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D.P.R. n°169 dell'
8 aprile 1998 recante
"Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei
proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n°662"
G.U. n°125 del 1 giugno 1998
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCOMMESSE IN GENERALE
Articolo 1
Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle
scommesse
1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in
ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle
corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture
degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed
addestramento sulla base i parametri predeterminati e la
determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero
per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo
dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli,
che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi
quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero
delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal
fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa
con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle
finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in
tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle
scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco,
anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete
alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei
citati Ministeri ed esperti del settore.
3. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla
base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati
affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo
della posizione tributarla dei concessionari di cui all'articolo
2.
Articolo 2
Concessioni per l'esercizio delle scommesse
1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con
il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare
secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a
quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati
requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base
dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza
della gestione dei singoli punti di accettazione delle
scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione
delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul
territorio secondo parametri programmati e controllabili;
c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita
per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi
decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il
concessionario in funzione dei costi di avviamento,
e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato
mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di
posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero
delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società
e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun
concessionario;
f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed
in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari,
anche mediante l'imposizione al concessionari di obblighi di
segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse
anomale per entità economica e ripetizione del medesimo
pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle
scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche
tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al
fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria;
g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete
di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle
concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti
iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale
attività per un periodo non inferiore a dieci anni;
h) durata di sei anni.
2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di
ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe
a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse somme
rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio
della scommessa TRIS non è rinnovabile.
4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli
all'interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli
ippodromi stessi.
5. L'esercizio della scommessa TRIS è attribuito ad un
unico concessionario.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le
convenzioni tipo che accedono alle concessioni d cui al presente
regolamento.
7. Il trasferimento della concessione è consentito previo
assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero per le politiche agricole.
8. Se il concessionario è costituito in forma di società
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono
essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o
in accomandita semplice. E' escluso i trasferimento per semplice
girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo
periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per
le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero
delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli
eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle
disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla
concessione.
9. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche
parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di
agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa
TRIS. E', tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di
ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno
degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data
di entrata in vigore dei presente regolamento.
Articolo 3
Decadenza e revoca delle concessioni
1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero
per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla concessione:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione
della concessione di cui al presente regolamento e al relativo
bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attività per cause non
dipendenti da forza maggiore;
c) in particolare, quando il concessionario non rispetta
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, ovvero accetta
scommesse in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma
4, ed all'articolo 6, comma 3;
d) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse
violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di
quelle di cui ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 5,
nonché della normativa tributaria.
2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato
un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né
direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi
alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla
attribuzione di nuove concessioni di cui all'articolo 2.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle
società concessionarie al sensi dell'articolo 2359 del codice
civile.
Articolo 4
Scommesse consentite
1. Le scommesse possono essere effettuate al
totalizzatore nazionale o a quota fissa.
2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui
ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è
ripartito tra gli scommettitori vincenti.
3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la
somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente
concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse.
Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli
sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.
4. E' vietato l'utilizzo dei sistema del riferimento alle
quote del totalizzatore.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a
mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS
giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento,
l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla
scommessa TRIS sotto il profilo della modalità di accettazione e
di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono
stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del
Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione
dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non
contemplata dal presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti
la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa
assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e
di totalizzazione.
Articolo 5
Programma ufficiale delle corse
1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il
Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario
ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il
documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in
riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere
sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE,
purché corredata di tutte le informazioni richieste per
l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima
dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
3. Tutta l'attività ippica è riferita all'orarlo
ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale
sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la
gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad
esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle
scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento
all'orarlo ufficiale.
Articolo 6
Accettazione delle scommesse
1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente:
a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi
limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si
svolgono;
b) presso i picchetti degli allibratori situati
all'interno degli ippodromi;
c) presso le agenzie ippiche;
d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa
TRIS.
2. I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a
disposizione degli allibratori i collegamenti necessari per il
funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle
scommesse.
3. E' vietata ogni forma di intermediazione.
4. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può
protrarsi oltre l'inizio della prima partenza della corsa.
5. Il presente regolamento, unitamente al decreto di cui
all'articolo 4, comma 5, è esposto al pubblico nei luoghi di cui
al comma 1.
6. Con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza,
previa contestazione, è vietato l'accesso agli ippodromi e alle
agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che
abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della
disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento è comunicato ai
gestori degli ippodromi e delle agenzie.
7. Il contravventore al divieto di cui al comma 6 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e
da lire un milione a lire dieci milioni se l'ha accettata.
8. Al gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non
denuncia immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse è
irrogata la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire
cinque milioni.
9. La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di
cui al presente articolo è attribuita al prefetto ed i proventi
sono devoluti allo Stato.
Articolo 7
Validità delle scommesse e dei risultati delle corse
1. Ai fini della determinazione della vincita si tiene
conto esclusivamente dell'ordine di arrivo stabilito e
convalidato in conformità al giudizio della giuria o dei
commissari che operano nell'ippodromo. Dopo la convalida
dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della
corsa né alcun altro motivo possono mutare l'esito delle
scommesse.
2. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5, sono
stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente
partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida
dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché
di eventuali variazioni della stessa.
3. La scommessa è considerata vincente quando tutti i
termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati
convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si
riferisce.
Articolo 8
Ricevuta della scommessa
1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta
emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui
all'articolo 20.
2. La ricevuta costituisce l'unica prova di
partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da
nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo
smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione
della vincita e all'eventuale rimborso.
3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore
accerta la conformità degli estremi della scommessa alla
richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo
scommettitore si è allontanato dallo sportello.
4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte
dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata da
parte di chi la rilascia.
Articolo 9
Rimborsi
1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso:
a) quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non
perviene al totalizzatore nazionale entro il termine di
accettazione, compreso il caso di avaria ai sistemi informatici
che non consenta la totalizzazione o il riscontro delle
scommesse;
b) se la scommessa non è considerata valida al sensi
dell'articolo 7, o nel caso previsto dall'articolo 10, comma l;
c) negli ulteriori casi stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 4, comma 5.
2. Gli scommettitori sono informati del diritto al
rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le
scommesse sono accettate.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di
effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte
sulla ricevuta della scommessa.
4. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non
chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa,
la restituzione della somma scommessa entro otto giorni
decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della
scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine
sono acquisiti dall'UNIRE.
Articolo 10
Pagamento delle vincite
1. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato
dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo, per le
scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per
le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro presentazione
delle ricevute delle stesse. Non può procedersi al pagamento
delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non
risultano tutte le prescritte indicazioni. Non può procedersi al
pagamento di ricevute di scommesse nelle quali è indicato un
orario di emissione posteriore a quello di partenza della corsa:
in tal caso, è riconosciuto il diritto al solo rimborso
dell'importo scommesso risultante dalle ricevute presentate.
2. Le vincite sono riscosse nel luoghi dove è stata
effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi
motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di
uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di
cui al comma 3 del presente articolo.
3. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se
non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla
data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le
vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite
dall'UNIRE.
Articolo 11
Soluzione delle controversie
1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e
di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad
eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e
3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono
obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio
di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo
scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla
convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione
delle quote per le scommesse a totalizzatore.
2. La commissione decide. sentite le parti, entro trenta
giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed
immediatamente esecutiva.
3. La decisione della commissione può essere impugnata
dinanzi all'autorità giudiziaria.
4. La commissione è composta da un magistrato
amministrativo con qualifica non inferiore a quella di
consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non
inferiore a dirigente. di cui uno designato dal Ministro per le
politiche agricole. La commissione è nominata dal Ministro delle
finanze. Per ogni membro è altresì nominato, con gli stessi
requisiti e modalità, un supplente.
Articolo 12
Attribuzione dei proventi
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le
quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle
corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire
l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed
il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo
programmi da sottoporre all'approvazione dei Ministro per le
politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei
proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e
delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse
medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore
nazionale, nonché per l'attività delle commissioni di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai
componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità
con particolare riferimento a:
a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo
italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;
b) incentivazione di piani occupazionali, volti a
favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale,
con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei
contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione
di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro
irregolare ed all'evasione contributiva;
c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei
fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il
miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla
organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle
immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle
scommesse;
e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento
ippico polifunzionale e di allevamento;
f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed
esterne agli ippodromi;
g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento,
dell'allenamento e dell'antidoping;
h) controllo della regolarità di tutte le attività
relative alle corse;
i) promozione dell'attività ippica;
l) formazione e qualificazione professionale degli
addetti al settore.
Articolo 13
Segnale televisivo per la trasmissione delle corse
1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la
concessione per l'utilizzo dei segnale televisivo per la
trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali
avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente
all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalità
stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro
per le politiche agricole.
Capo II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
Articolo 14
Presupposto dell'imposta
1. L'accettazione di scommesse relative alle corse dei
cavalli costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta
unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive
modificazioni.
Articolo 15
Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta unica di cui all'articolo
14:
a) i gestori degli ippodromi, relativamente alle
scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;
b) i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse
dalle stesse accettate;
c) il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte
presso le ricevitorie;
d) gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli
stessi accettate.
Articolo 16
Base imponibile
1. Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo
pagato dallo scommettere per ogni singola scommessa, senza
alcuna detrazione.
Articolo 17
Aliquote
1. L'aliquota dell'imposta unica è stabilita nella misura
del cinque per cento. Tale aliquota è elevata al sette per cento
per la scommessa TRIO e al dieci per cento per la scommessa TRIS
relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario
nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle
agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate.
2. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è
elevata al tredici per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997
al 31 dicembre 1999.
Articolo 18
Ufficio competente
1. Competente per l'accertamento dell'imposta unica di
cui all'articolo 14 è l'ufficio delle entrate nella cui
circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle
scommesse relative alle corse dei cavalli. Fino all'entrata in
funzione dell'ufficio delle entrate è competente l'ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.
2. I funzionari dell'Amministrazione delle finanze,
muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a
compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini
dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il
libero accesso nel luoghi ove si accettano le scommesse.
Articolo 19
Dichiarazione d'inizio di attività
1. I soggetti di cui all'articolo 15, muniti
dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, presentano, anche in via telematica, la
dichiarazione d'inizio di attività, redatta su stampato conforme
al modello approvato con apposito decreto dei Ministero delle
finanze, all'ufficio competente e prestare idonea garanzia
diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.
2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della
concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività
adottati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria sono
comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di
polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca
dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al
Ministero delle finanze per l'eventuale adozione di uno dei
provvedimenti di cui all'articolo 3.
Articolo 20
Modalità di emissione delle ricevute delle scommesse
1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati
relativi alle scommesse al Ministero delle finanze, che emette
immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari
tipi di scommessa. Il collegamento telematico con il sistema
informativo dell'anagrafe tributaria è gratuito.
2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con
decreto dei Ministero delle finanze.
Articolo 21
Liquidazione e pagamento dell'imposta
1. Alla chiusura di ogni giornata di corsa il Ministero
delle finanze provvede alla stampa dei prospetto di
liquidazione, al fini dei pagamento dell'imposta unica,
riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte, con
l'indicazione delle ricevute utilizzate.
2. I soggetti di cui all'articolo 15 versano l'imposta
unica alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
competenti per territorio negli appositi capitoli di bilancio ai
sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379,
anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è
effettuato entro il quinto giorno successivo al compimento di
ciascuna settimana solare nella quale le riunioni di corse hanno
avuto luogo secondo le modalità indicate nell'articolo 230 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827.
3. I soggetti di cui all'articolo 15 possono delegare il
versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo
effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti
in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.
Articolo 22
Rapporti con altri tributi
1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a
totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative
alle corse dei cavalli, prevista dall'articolo 30, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, è compresa nell'imposta unica di cui all'articolo 15.
2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate,
sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo 23
Sanzioni
1. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato
pagamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al venti per
cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
2. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte
la dichiarazione d'inizio di attività prevista nell'articolo 19
è soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a
lire seicentomila.
3. Per le violazioni alle norme del presente capo per le
quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire
seicentomila.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni
del presente capo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste nei commi 1, 2 e 3, si applicano, fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle
sanzioni non penali previsto dall'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640.
Articolo 24
Azioni amministrativa e giudiziaria
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto
dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le controversie relative all'applicazione dell'imposta
unica sulle scommesse sono decise in via amministrativa ai sensi
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640.
2. Resta ferma l'azione giudiziaria ordinaria prevista
dall'articolo 39 del citato decreto n. 640 del 1972, anche in
mancanza del previo esperimento del ricorso amministrativo.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 25
Disposizioni finali e transitorie
1. Le concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio
delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998,
ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro tale
data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del concessionario. Le
stesse concessioni per l'esercizio delle scommesse, esclusa la
TRIS, sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il
rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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