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Regolamento per le scommesse sulle corse dei cavalli
ARTICOLO 1
L'U.N.I.R.E. ai sensi della legge 24-3-42 n. 315 ha la facoltà
di esercitare le scommesse sulle corse dei cavalli, tanto negli
ippodromi, quanto fuori di essi, secondo le norme del
regolamento per le Scommesse sulle corse dei cavalli emesso
dall'U.N.I.R.E. medesimo.
La gestione della scommessa TRIS può essere effettuata
direttamente dall'U.N.I.R.E. o per mezzo di propri delegati.
ARTICOLO
2
La scommessa TRIS ha per oggetto i cavalli classificati ai primi
tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa prestabilita, il
cui campo dei partenti viene pubblicizzato presso tutte le
ricevitorie con comunicato ufficiale, che in deroga all'art. 7
del regolamento delle scommesse, costituisce il documento che fa
testo ai fini dell'accettazione della scommessa TRIS.
La scommessa si effettua su appositi bollettari o per mezzo di
macchine di convalida o di emissione delle ricevute con le
procedure approvate dall'Ente e dal Ministero delle Finanze.
ARTICOLO
2 bis
E' in facoltà dell'UNIRE di disporre l'accettazione della
scommessa TRIS su un campo di partenti che preveda la disputa di
corse articolate in batterie e finale. In tal caso i cavalli
dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di
copertino progressivo dal numero uno al numero totale dei
cavalli partecipanti alle batterie. Tale numerazione è quella
che fa testo agli effetti della scommessa TRIS.Sono considerate
vincenti le scommesse che indicano nella identica successione
dell'ordine d'arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti
della finale.
L'accettazione di questa particolare scommessa TRIS avrà termine
con un anticipo rispetto all'effettuazione della prima batteria,
che verrà stabilito di volta in volta e tempestivamente
notificato al pubblico.
Se uno o più cavalli dichiarati partenti nelle batterie o
qualificati per la finale vengono ritirati, le scommesse
seguiranno le norme previste dal successivo art. 9.6
ARTICOLO
3
La unità di scommessa è di L. 1.000, comprensiva del compenso e
rimborso spese dovuto dallo scommettitore e la scommessa minima
non può essere inferiore a due unità. Il fondo disponibile per
vincite è costituito dall'intero complessivo ammontare delle
unità di scommessa, dedotto il prelievo di cui al decreto
ministeriale previsto all'Art. 16 del DPR 640/72. La scommessa
dovrà effettuarsi presso gli uffici di zona del gestore. Potrà
anche effettuarsi, a scelta degli scommettitori, presso i
ricevitori autorizzati, presso le Agenzie Ippiche, gli ippodromi
e le Agenzie del TIU, i quali sono obbligati ad osservare ed a
far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme del
presente regolamento. La scommessa diverrà valida solo quando
sarà depositata presso le Commissioni istituite presso gli
uffici di zona del gestore di cui al successivo art. 7 e dalle
stesse totalizzate.
Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da
apposite insegne esposte al pubblico sia all'esterno che
all'interno dei locali. L'accettazione della scommessa Tris avrà
termine con un anticipo, rispetto all'effettuazione della corsa
designata, che verrà stabilito di volta in volta e
tempestivamente notificato al pubblico. La partecipazione alla
scommessa implica la piena conoscenza e l'accettazione delle
norme del presente regolamento nonché di quelle del Regolamento
delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui il presente
Regolamento costituisce parte integrante.
ARTICOLO
4
Per ogni scommessa TRIS dovrà essere rilasciata o una ricevuta
emessa dalle apposite macchine o una apposita bolletta a ricalco
predisposta dal gestore e che prevede tre sezioni (figlia,
spoglio, matrice). Ogni bolletta è utilizzabile per la
compilazione di una sola scommessa con le unità consentite dalla
bolletta stessa. Ogni bolletta riporta spazi su cui il
ricevitore indicherà il numero della scommessa ed inoltre
riporta apposite tabelle con i numeri progressivi dall'1 al 30
per il 1°, 2° e 3° arrivato. Presa preventivamente visione del
campo dei partenti (esposto presso le ricevitorie) il
partecipante indicherà al ricevitore di marcare o annerire gli
appositi spazi corrispondenti ai numeri dei cavalli prescelti,
uno come 1° arrivato, uno come 2° arrivato, uno come 3°
arrivato. Poiché la scommessa minima è di due unità, come
previsto dall'art. 3, lo scommettitore designerà un cavallo come
vincente, ossia primo arrivato, e due cavalli che dovranno
classificarsi indifferentemente al 2° e 3° posto. Qualora
venisse designato un numero non compreso nel campo dei partenti
oppure due o più volte lo stesso numero, la scommessa non sarà
comunque soggetta al rimborso.
Dopo la compilazione della bolletta il ricevitore staccherà il
tagliando figlia della scheda e lo consegnerà come ricevuta allo
scommettitore, conserverà unite e custodirà con ogni cura le
altre due parti (tagliandi spoglio e matrice) per farle
pervenire al competente ufficio del gestore nel termine da
quest'ultimo fissato. Il gestore separerà le due parti anzidette
conservando a propria disposizione i tagliandi spoglio e
depositando le matrici negli archivi previsti all'art. 7. Le
ricevitorie che accetteranno le scommesse Tris a mezzo delle
apposite macchine consegneranno al gestore, nei termini fissati
da quest'ultimo, il tabulato riepilogativo oppure trasmetteranno
i dati relativi alle giocate secondo le modalità approvate
dall'Ente e da depositare negli archivi previsti all'art. 7. È
consentita la effettuazione della scommessa anche su bollette
approvate dall'Ente con riquadri nei quali indicare i numeri dei
cavalli designati.
ARTICOLO
5
È consentita la partecipazione alla scommessa anche con speciali
bollette a sistemi, sempre a tre sezioni, intendendosi per
sistema la scritturazione abbreviata delle combinazioni
consentite ed in particolare:
combinazioni in ordine derivanti da tre, quattro, n. cavalli;
combinazioni in ordine possibile tra un cavallo designato
vincente ed altri n. cavalli designati (minimo 2);
combinazioni in ordine possibile tra un cavallo designato
piazzato al 1° al 2° e al 3° posto ed altri n. cavalli designati
(minimo 2);
combinazioni in ordine possibile tra due cavalli designati
piazzati ad uno qualsiasi dei primi tre posti ed n. altri
cavalli designati;
combinazioni in ordine possibile fra due cavalli designati per
uno qualsiasi dei primi due posti ed altri n. cavalli
designati;
altre combinazioni previste dai programmi elettronici approvati
dall'Ente.
ARTICOLO
6
Qualora per qualsiasi motivo sulla bolletta risultino indicati
cavalli in più rispetto al suo valore, la stessa parteciperà con
le combinazioni possibili partendo dai cavalli con i numeri più
bassi, sia in riferimento ai cavalli designati come vincenti,
piazzati ed in accoppiata, sia per gli n. cavalli designati
nell'ordine. Qualora la bolletta riporti un numero di cavalli
minore di quello consentito, anche per effetto di errate o
ripetute designazioni la stessa parteciperà con le combinazioni
derivanti dal numero dei cavalli designati e non darà diritto a
rimborso totale o parziale.
ARTICOLO
7
Il gestore istituirà le Commissioni locali in numero adeguato al
miglior andamento della scommessa. Ogni commissione sarà
composta da un Presidente, designato e nominato dall'U.N.I.R.E.,
da due rappresentanti del gestore, uno dei quali esercita anche
le funzioni di Segretario. E' altresì istituito un archivio con
armadi muniti di serrature di sicurezza e congegni di controllo
ove la commissione deve archiviare, prima dell'orario ufficiale
e comunque prima della partenza della corsa Tris, tutti i
tagliandi 3 (matrice), tutti i tabulati e/o copie di ricevute
relativi a scommesse accertate con sistemi informatizzati
provenienti dagli uffici periferici e dalle ricevitorie
autorizzate, dalle agenzie ippiche, dalle agenzie TIU e dagli
ippodromi. La commissione verbalizza il numero complessivo delle
unità di scommessa custodite, gli estremi dei tagliandi mancanti
e non pervenuti e le ricevute annullate a qualsiasi titolo.
Procede quindi entro i termini sindacati alla chiusura
dell'archivio.
In conformità all'art. 24 del Regolamento Scommesse, le
scommesse Tris che non siano pervenute alle Commissioni entro
l'orario stabilito saranno rimborsate; del rimborso sarà data
comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che dovrà
rimanere affisso per un periodo di 8 giorni nei locali dove è
stata accettata la scommessa. L'unico tagliando o documento
idoneo a fare stato ad ogni effetto, anche in casi di
contestazione, è quello custodito nell'archivio a norma del
presente articolo. Qualora per qualsiasi motivo, il tagliando n.
3 (matrice) oppure il tabulato riepilogativo di cui all'art. 4,
non fosse rinvenuto nell'archivio, la relativa scommessa deve
considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e lo
scommettitore ha diritto solamente al rimborso della posta
pagata dietro consegna del tagliando n. 1 (figlia) in suo
possesso, esclusa nel modo più assoluto ogni possibilità
dell'U.N.I.R.E. e dei suoi ausiliari, del gestore e dei suoi
ricevitori autorizzati.
Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in
cui il tagliando n. 3 (matrice) o il tabulato riepilogativo di
cui all'art. 4, rinvenuto nell'archivio si presenti non integro
e non decifrabile in modo da non consentire l'accertamento
dell'esattezza dei pronostici o appaia comunque alterato o
corretto.
ARTICOLO
8
Appresso l'ordine di arrivo ufficiale della corsa TRIS diramato
dall'U.N.I.R.E., gli uffici di zona del gestore provvedono ad
individuare dai tagliandi spoglio le bollette che indicano nella
identica successione dell'ordine di arrivo dei cavalli
classificati ai primi tre posti e che perciò possono essere
dichiarate vincenti anche tenuto conto degli eventi previsti al
successo art. 9, comunicandone i dati alle Commissioni di zona o
locali. Gli uffici di zona rileveranno, inoltre, le unità di
scommesse presumibilmente vincenti e risultanti dallo scrutinio
effettuato dalle ricevitorie che hanno accettato la scommessa
con macchine che prevedono la memorizzazione e selezione delle
scommesse accettate.
Anch'esse vanno segnalate alla Commissione locale. La
Commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio,
estrae dall'archivio le matrici delle schede, i tabulati e/o
ricevute di scommessa segnalate come presumibili vincenti ed in
base alle risultanze del loro contenuto determina le matrici
vincenti. Le operazioni della Commissione saranno descritte su
apposito verbale. Le vincite potranno essere riscosse solo
previa presentazione della relativa ricevuta (tagliando figlia o
scontrino emesso dalle macchine autorizzate dall'Ente di cui
all'art. 4). In caso di smarrimento o distruzione della
ricevuta, si perde il diritto alla riscossione della vincita.
Non sono ammesse al riguardo giustificazioni o testimonianze
(art. 32 del regolamento delle Scommesse).
ARTICOLO
9.1
Nel caso che nella corsa designata per la scommessa TRIS, due
cavalli in rapporto di scuderia figurino tra i primi tre
classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le
scommesse TRIS che indicano tali due cavalli, indipendentemente
dall'ordine in cui sono stati designati, e il cavallo non
facente parte della scuderia al posto esattamente occupato. Se i
cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in
rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse che
indicano comunque tali cavalli.
ARTICOLO
9.2
Quando si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il
primo posto in una corsa designata per la scommessa TRIS, sono
considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano comunque ai
primi due posti i cavalli classificati in parità e al terzo
posto il cavallo classificato terzo nell'ordine di arrivo. Le
quote si determinano nel modo seguente:
dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di
prelievo;
dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse
effettuate su tutte le combinazioni vincenti;
la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali
(quando su entrambe le combinazioni vincenti siano state
effettuate scommesse);
successivamente si determina per ognuna delle due combinazioni
vincenti il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione
di cui al precedente punto e il numero delle unità di scommessa
risultanti su ciascuna combinazione;
infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni
all'unità di scommessa si ottengono le due quote.
Se i cavalli in parità al primo posto sono tre, sono considerate
vincenti le scommesse che indicano tutti e tre i cavalli in
parità indipendentemente dall'ordine in cui sono stati
designati. Le quote per le sei combinazioni vincenti si
determinano in analogia a quanto sopra disposto per il caso di
parità tra due cavalli.
ARTICOLO
9.3
Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per
il secondo posto, sono considerate vincenti le scommesse TRIS
che indicano al primo posto il cavallo classificato primo, e,
comunque, due dei cavalli classificati in parità. In questo caso
le quote vengono determinate nel modo seguente:
dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di
prelievo;
dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse
effettuate su tutte le combinazioni vincenti; la differenza così
ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le
combinazioni vincenti e sulle quali siano state effettuate
scommesse;
successivamente si determina per ogni combinazione vincente il
quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui al
precedente punto e il numero delle unità di scommessa risultanti
su ognuna delle combinazioni;
infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni
all'unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna
delle combinazioni vincenti.
ARTICOLO
9.4
Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per
il terzo posto sono considerate vincenti le scommesse che
indicano esattamente nell'ordine i cavalli classificati al primo
e al secondo posto e al terzo uno qualunque dei cavalli
classificati in parità. Le quote si determinano analogamente a
quanto previsto per il caso di cui al precedente punto 9.3.
ARTICOLO
9.5
Nel caso che nessuna scommessa indichi nell'esatta successione
dell'ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti
della corsa designata, sono considerate vincenti le scommesse
TRIS che indicano tutti e tre i suddetti cavalli
indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati. Nel
caso che nessuna scommessa soddisfi a tale condizione, il
disponibile per vincite viene conglobato con quello della
successiva scommessa TRIS.
ARTICOLO
9.6
Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata
per la scommessa TRIS vengono ritirati, tutte le ricevute nelle
quali figurano uno o più di tali cavalli potranno essere
sostituire con analoghe ricevute unicamente nello stesso punto
di accettazione in cui sono state scommesse e fino al momento di
chiusura dell'accettazione della scommessa; non è ammesso nessun
tipo di rimborso ad accettazione aperta. Dopo la chiusura
dell'accettazione, a partire dal momento della diramazione della
quota TRIS, saranno rimborsate, entro i successivi otto giorni
(Vedi
nota in fondo alla pagina), ,
le sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più
cavalli ritirati e/o non regolarmente partiti (art. 12 del
regolamento delle Scommesse), mentre tutte le unità di scommessa
nelle quali figuri uno solo dei cavalli ritirati o non
regolarmente partiti, non saranno rimborsate ma contabilizzate
al fine di costituire un disponibile separato.
Tale importo sarà suddiviso tra quelle scommesse che hanno
designato gli altri due cavalli nell'esatta successione
dell'ordine di arrivo. La quota relativa non potrà in nessun
caso essere superiore alla quota TRIS; in tal caso si costituirà
un unico disponibile da suddividere tra i vincitori con la terna
arrivata e gli scommettitori che hanno designato gli altri due
cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il
cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui
nessuna scommessa realizzi la designazione degli altri due
cavalli si applicano i disposti dell'art. 9.5.
ARTICOLO
9.7
Qualora nell'ordine di una corsa designata per la scommessa TRIS
figurino meno di tre cavalli, tutte le scommesse TRIS saranno
rimborsate.
ARTICOLO
9.8
Qualora una corsa Tris non fosse disputata e, a norma dello
specifico "Regolamento per la corsa Tris", la stessa sia
rinviata al giorno successivo, le scommesse non saranno
rimborsate restando valide per tale giorno. Qualora una corsa
tris non fosse definitivamente disputata, tutte le scommesse
saranno rimborsate.
ARTICOLO 10
Un bollettino ufficiale edito dal gestore pubblicherà l'orario
di svolgimento della corsa, i nomi dei cavalli partecipanti, i
numeri di partenza loro assegnati, l'eventuale rapporto di
scuderia ed ogni altra indicazione richiesta dal Regolamento
delle Scommesse; sul bollettino saranno indicati l'ordine di
arrivo ufficiale, la quota definitiva dell'ultima corsa Tris
precedentemente disputata e l'eventuale quota della coppia
connessa al cavallo non regolarmente partito. Presso ogni
ufficio del gestore saranno disponibili gli elenchi delle
bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione della
corsa.
ARTICOLO
11
È istituita una Commissione Centrale con sede in Roma, composta
dal Presidente, preferibilmente scelto tra i membri del
Consiglio di Amministrazione UNIRE, dal Direttore Generale UNIRE
o da altro dirigente dell'Ente, dal Presidente del Collegio
Sindacale o da altro Sindaco, da un funzionario UNI-RE in
qualità di segretario, tutti designati e nominati dall'UNI-RE,
da un rappresentante del gestore designato dallo stesso e
nominato dall'UNIRE. Commissione si intende regolarmente
costituita con la presenza della metà dei componenti. Tale
Commissione ha il compito di determinare, sulla base dei dati
trasmessi dalle commissioni di zona di cui all'art. 7, il totale
delle unità vincenti e le quote unitarie definitive da
pubblicare sul bollettino ufficiale previsto dall'art. 10.
ARTICOLO
12
Il pagamento delle vincite avviene dietro ritiro del tagliando
figlia della bolletta o scontrino emesso dalle apposite macchine
autorizzate dall'Ente di cui all'art. 4 escluso qualsiasi
equipollente. Viene eseguito entro i successivi otto giorni
(Vedi
nota in fondo alla pagina) dalla data di effettuazione della corsa presso le agenzie
ippiche, ippodromi, agenzie TIU e ricevitorie ove è stata
effettuata la scommessa, secondo le modalità e i termini
pubblicati sul bollettino ufficiale ed entro venti giorni dalla
data di effettuazione della corsa presso gli uffici del
gestore.* Le norme di cui sopra sono valide anche per rimborsi,
limitatamente agli otto giorni successivi alla corsa. Trascorsi
i termini suindicati decade ogni diritto di riscossione.
(*la presente norma è superata dal DPR 169/98)
Così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 169 dell'8 Aprile 1998
:
Pagamento delle vincite
1. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato dopo il
segnale di convalida dell'ordine di arrivo, per le scommesse a
quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse
al totalizzatore, unicamente dietro presentazione delle ricevute
delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le
cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le
prescritte indicazioni. Non può procedersi al pagamento di
ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario di
emissione posteriore a quello di partenza della corsa: in tal
caso, è riconosciuto il diritto al solo rimborso dell'importo
scommesso risultante dalle ricevute presentate.
2. Le vincite sono riscosse nel luoghi dove è stata effettuata
la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle
sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata
del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3
del presente articolo.
3. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne
chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di
effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite
non riscosse entro il predetto termine sono acquisite
dall'UNIRE.
ARTICOLO
13
Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 8
dovesse verificarsi, per cause di forza maggiore, la distruzione
totale o parziale delle matrici ricevute o custodite, o dei
tabulati riepilogativi di cui all'art. 4, le matrici e/o
tabulati distrutti saranno esclusi dalla scommessa e i relativi
concorrenti avranno diritto solamente al rimborso. La medesima
norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni sopra
menzionate dovesse essere constatata la non integrità
dell'archivio. Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti
dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni
previste dall'art. 8, saranno considerate valide solamente le
vincite già accertate e verbalizzate.
ARTICOLO
14
Di ogni comunicato relativo allo svolgimento della scommessa
sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto,
mediante pubblicazione del bollettino ufficiale di cui all'art.
10, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici del
gestore.
Nota: Dal 1 gennaio 2003 i
termini per la riscossione delle vincite o dei rimborsi passano
da 8 a 60 giorni dalla data della corsa Tris oggetto della
scommessa (Legge 27-12-2002 n° 289 art. 22 comma .14 - Legge
Finanziaria 2003 - G. U. del 31.12.02.).
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