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CAPITOLO NONO
Scommessa multipla
Art.
106 -
I termini della scommessa multipla al totalizzatore, uno per
ogni corsa, devono essere indicati seguendo l’ordine
cronologico delle corse.
L’importo iniziale di una scommessa multipla effettuata al
totalizzatore viene conglobato con l’ammontare delle scommesse
sull’evento relativo al primo termine della scommessa.
Successivamente se il primo termine della multipla è conforme
al risultato della corsa cui si riferisce, l’importo della
vincita conseguita, comprensivo dell’importo iniziale della
scommessa, troncato alle dieci lire, costituisce l’ammontare
della scommessa per il secondo evento e così di seguito per
gli eventi successivi sino all’ultimo termine indicato sulla
ricevuta di scommessa, salvo quanto previsto dai commi
successivi.
Una scommessa multipla è considerata vincente quando tutti i
termini validi con i quali è stata espressa sono conformi ai
risultati degli eventi cui si riferiscono, salvo quanto
previsto dai commi successivi.
E’ in facoltà dello scommettitore, a partire dai primi tre
eventi indicati esattamente nella scommessa multipla (senza
considerare i termini che a norma del successivo articolo
siano ritenuti nulli), entro il termine perentorio di cinque
minuti primi della diramazione ufficiale, nel luogo in cui la
scommessa è stata effettuata, delle quote relative, di
richiedere il pagamento della vincita realizzata interrompendo
la scommessa.
Qualora per motivi di carattere tecnico dopo l’esito
favorevole di un evento, non sia possibile riversare sul
totalizzatore nazionale l’ammontare delle vincite sino allora
conseguita sul termine immediatamente successivo di scommessa,
la stessa si interrompe in modo automatico, indipendente dal
numero degli eventi verificatisi dando luogo al pagamento
della vincita fino a quel momento realizzata.
Qualora la partenza della corsa relativa al termine successivo
della scommessa multipla avvenga prima dei cinque minuti
consentiti per l’eventuale interruzione della scommessa,
essendo già stato riversato sul totalizzatore nazionale
l’importo della vincita conseguita, non potrà più essere
esercitata la facoltà di cui al quarto comma del presente
articolo dopo la partenza della corsa.
In tali due ultimi casi sarà data notizia mediante apposito
comunicato che dovrà essere esposto al pubblico presso le
agenzie o i punti di accettazione autorizzati immediatamente
dopo la ricezione e rimanere esposto per un periodo di otto
giorni.
Art.
107 –
Le scommesse multiple comprendenti un termine che, in base
alle norme precedentemente fissate, dia diritto come oggetto
di scommessa singola al rimborso o a modificare la stessa,
sono ritenute nulle per detto termine e considerate valide per
i rimanenti.
Art.
108 –
Se si verifica
il caso che su una ricevuta di scommessa multipla figurino,
per errore, più cavalli partecipanti alla stessa corsa, la
scommessa è considerata nulla per tali cavalli e valida per i
rimanenti termini.
Scommessa quartè
Art.
108 bis -
Il presente regolamento della scommessa denominata “QUARTE’”
approvato con delibera commissariale n. 324 del 17/3/94
costituisce parte aggiuntiva ed integrante del vigente
regolamento scommesse al quale fa riferimento per le norme di
carattere generale e nel quale viene inserito nella parte II
“Scommesse al Totalizzatore”.
Art.
108. bis 2 -
La scommessa “QUARTE’” ha per oggetto i cavalli classificati
ai primi 4 posti dell’ordine d’arrivo di una corsa scelta
precedentemente tra quelle di ordinaria programmazione e
portata a conoscenza del pubblico all’inizio della giornata di
corse.
Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli
dichiarati partenti nella corsa siano almeno dieci.
Sono previste due categorie di vincitori :
· prima categoria comprendente gli scommettitori che hanno
esattamente indicato nell’ordine di piazzamento dell’arrivo
ufficiale i primi 4 cavalli ;
· seconda categoria comprendente gli scommettitori, esclusi i
vincitori di prima categoria, che hanno esattamente indicato
nell’ordine di piazzamento dell’arrivo ufficiale i primi 3
cavalli.
Ogni unità di scommessa vincente dà diritto ad una sola quota
di una delle due categorie.
Art
108 bis 3 -
La scommessa si effettua mediante macchine di convalida e di
emissione di ricevuta le cui procedure siano approvate dall’U.
N. I. R. E. ed autorizzate dal Ministero delle Finanze.
L’unità di scommessa è fissata in L. 1.000 ; lo scommettitore
deve obbligatoriamente indicare i 4 cavalli oggetto della
scommessa.
E’ ammessa la partecipazione alla scommessa anche con speciali
ricevute a sistema, intendendosi per sistema la scrittura
abbreviata sulla ricevuta di tutte le combinazioni semplici
cui il sistema prescelto da origine.
I diversi sistemi consentiti dai vari mezzi di convalida o di
emissione delle ricevute saranno illustrati chiaramente al
pubblico a cura del delegato.
Art.
108 bis 4 -
La scommessa “QUARTE’” si effettua sui singoli cavalli e
pertanto i rapporti di scuderia non sono considerati.
Tuttavia, nel caso in cui tutti i cavalli classificati ai
primi 2 o 3 posti siano in rapporto di scuderia, sono
considerate vincenti tutte le scommesse indicanti tali
cavalli, indipendentemente dall’ordine in cui siano stati
designati e la quota, uguale per tutte le combinazioni,
nell’ambito della categoria di appartenenza, in cui gli stessi
siano compresi, è determinata dal quoziente tra il disponibile
per le vincite e la somma delle unità di scommessa risultante
dalle diverse combinazioni vincenti, tale disposizione non si
applica con riferimento ai posti dell’ordine di arrivo in cui
uno dei suddetti cavalli giunga in parità con altro non in
rapporto di scuderia.
Alla corsa oggetto della scommessa “QUARTE’” non possono
partecipare più di tre cavalli in rapporto di scuderia.
Art.
108 bis 5 -
Qualora nell’ordine d’arrivo della corsa designata per la
scommessa “QUARTE’” figurino meno di tre cavalli, tutte le
scommesse “QUARTE’” sono rimborsate.
Art.
108 bis 6 -
Le quote della scommessa “QUARTE’” sono calcolate per unità di
scommessa da L. 1. 000, per ognuna delle 2 categorie e
troncate alle 100 lire intere, rimanendo acquisiti al
Totalizzatore gli importi derivanti dal suddetto troncamento.
Il calcolo delle quote viene eseguito come segue :
a)
dall’importo totale della scommessa “QUARTE’” viene detratta
la percentuale di prelievo, ricavando in tal modo il
disponibile a vincite ;
b)
dal disponibile a vincite si detrae l’importo di tutte le
scommesse vincenti , sia di prima che di seconda categoria ;
c)
la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali ;
d)
una parte della differenza di cui al punto c), viene divisa
tra il totale delle unità di scommessa vincenti di prima
categoria, il quoziente di tale operazione, tenuto conto che
la frazione inferiore alle 100 lire viene acquisita dal
Totalizzatore ; sommato al solo quoziente della divisione di
cui al successivo punto e) ed alle 1. 000 lire dell’unità di
scommessa, costituisce la quota delle vincite di prima
categoria per ogni unità di scommessa vincente da 1. 000 lire
;
e)
l’altra parte della differenza di cui al punto c) viene divisa
tra il totale delle unità vincenti di prima e di seconda
categoria ; il quoziente di tale operazione, tenuto conto che
la frazione inferiore alle 100 lire viene acquisita dal
Totalizzatore, viene sommata al quoziente di cui al precedente
punto d) per la definizione delle quote di prima categoria
mentre, sommato alle 1. 000 lire dell’unità di scommessa,
costituisce la quota delle vincite di seconda categoria per
ogni unità di scommessa vincente da 1. 000 lire ;
f)
nel caso non risultino vincite per le scommesse di prima
categoria, il relativo disponibile per vincite viene sommato a
quello della seconda categoria e costituirà il disponibile su
cui calcolare la quota. Nel caso non risultino vincite in
alcuna delle due categorie, l’intero disponibile a vincite
viene riportato all’analoga scommessa “QUARTE’” della giornata
successiva dello stesso Ippodromo e sommato, per il calcolo
delle quote, al disponibile di cui al punto a).
Nel caso che la mancanza di vincite si verifichi nell’ultima
giornata della riunione, tutte le scommesse saranno
rimborsate, qualora l’ultimo evento della riunione sia privo
di vincitori e sullo stesso sia stato effettuato un riporto
per mancanza di vincitori nelle giornate precedenti, le
scommesse effettuate su tale evento saranno rimborsate e
l’ammontare del riporto sarà acquisito dal Totalizzatore.
Art.
108 bis 7 -
Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata
per la scommessa “QUARTE’” vengono ritirati prima della
partenza della corsa ed in tempo utile tutte le ricevute nelle
quali figurano tali cavalli, potranno essere sostituite prima
della chiusura dell’accettazione.
Dopo la chiusura dell’accettazione, le unità di scommessa
semplici in cui figurano due o più cavalli ritirati o che
comunque non sono da considerarsi regolarmente partiti (art.
12) sono rimborsate, mentre quelle in cui figuri un solo
cavallo ritirato o comunque da non considerarsi regolarmente
partito, costituiscono un disponibile a vincite separato sul
quale è calcolata una distinta quota considerando vincenti
tutte le combinazioni che indicano in qualsiasi ordine i
cavalli classificati ai primi 3 posti.
Se in una corsa sono da considerare regolarmente partiti (art.
12) meno di cinque cavalli tutte le scommesse sul “quartè”
sono rimborsate.
Art.
108. bis 8 -
Quando si verifica un arrivo in parità al primo posto tra 2 o
3 cavalli, sono considerate vincenti le combinazioni semplici
che indicano i cavalli in oggetto ai primi posti in qualsiasi
ordine e gli altri o l’altro cavallo nell’ordine di
piazzamento conseguito nei primi 4. Nel caso di parità al
primo posto di 4 o più cavalli, per la scommessa di seconda
categoria, si considerano vincenti le combinazioni indicanti
in qualsiasi ordine tre degli N cavalli arrivati in parità e
per la scommessa di prima categoria 4 degli N cavalli arrivati
in parità.
Lo stesso meccanismo si applica per l’arrivo in parità di 2 o
più cavalli al secondo posto, fermo restando l’obbligo di
avere indicato al primo posto il cavallo vincente.
Nel caso di arrivo in parità di 2 o più cavalli al terzo
posto, per le scommesse di seconda categoria sono considerate
vincenti tutte le combinazioni che indicano al terzo posto uno
degli N cavalli arrivati in parità, mentre per le scommesse di
prima categoria sono considerate vincenti tutte le scommesse
che indicano al terzo o quarto posto 2 degli N cavalli
arrivati in parità.
Nel caso di arrivo in parità di 2 o più cavalli al quarto
posto, per le scommesse di prima categoria si considerano
vincenti tutte le combinazioni che indicano al quarto posto
uno degli N cavalli arrivati in parità.
In tutti i casi indicati nel presente articolo ogni
combinazione vincente darà luogo ad una quota a sè stante
nell’ambito della categoria di appartenenza.
Art.
108. bis 9 -
Nel caso che,
nell’ordine di arrivo della corsa designata per la scommessa
“QUARTE ‘” figurino solo 3 cavalli verrà calcolata un’unica
quota considerando vincenti tutte le scommesse che indicano,
nell’esatto ordine di piazzamento, i 3 cavalli classificati e
qualora non risulti alcuna scommessa vincente, si applica
quanto previsto nel secondo comma dell’art. 6) lettera f).
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