CAPITOLO NONO
Scommessa multipla 


Art. 106 - I termini della scommessa multipla al totalizzatore, uno per ogni corsa, devono essere indicati seguendo l’ordine cronologico delle corse. 
L’importo iniziale di una scommessa multipla effettuata al totalizzatore viene conglobato con l’ammontare delle scommesse sull’evento relativo al primo termine della scommessa. Successivamente se il primo termine della multipla è conforme al risultato della corsa cui si riferisce, l’importo della vincita conseguita, comprensivo dell’importo iniziale della scommessa, troncato alle dieci lire, costituisce l’ammontare della scommessa per il secondo evento e così di seguito per gli eventi successivi sino all’ultimo termine indicato sulla ricevuta di scommessa, salvo quanto previsto dai commi successivi. 
Una scommessa multipla è considerata vincente quando tutti i termini validi con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli eventi cui si riferiscono, salvo quanto previsto dai commi successivi. 
E’ in facoltà dello scommettitore, a partire dai primi tre eventi indicati esattamente nella scommessa multipla (senza considerare i termini che a norma del successivo articolo siano ritenuti nulli), entro il termine perentorio di cinque minuti primi della diramazione ufficiale, nel luogo in cui la scommessa è stata effettuata, delle quote relative, di richiedere il pagamento della vincita realizzata interrompendo la scommessa. 
Qualora per motivi di carattere tecnico dopo l’esito favorevole di un evento, non sia possibile riversare sul totalizzatore nazionale l’ammontare delle vincite sino allora conseguita sul termine immediatamente successivo di scommessa, la stessa si interrompe in modo automatico, indipendente dal numero degli eventi verificatisi dando luogo al pagamento della vincita fino a quel momento realizzata. 
Qualora la partenza della corsa relativa al termine successivo della scommessa multipla avvenga prima dei cinque minuti consentiti per l’eventuale interruzione della scommessa, essendo già stato riversato sul totalizzatore nazionale l’importo della vincita conseguita, non potrà più essere esercitata la facoltà di cui al quarto comma del presente articolo dopo la partenza della corsa. 
In tali due ultimi casi sarà data notizia mediante apposito comunicato che dovrà essere esposto al pubblico presso le agenzie o i punti di accettazione autorizzati immediatamente dopo la ricezione e rimanere esposto per un periodo di otto giorni. 

Art. 107 – Le scommesse multiple comprendenti un termine che, in base alle norme precedentemente fissate, dia diritto come oggetto di scommessa singola al rimborso o a modificare la stessa, sono ritenute nulle per detto termine e considerate valide per i rimanenti. 

Art. 108 – Se si verifica il caso che su una ricevuta di scommessa multipla figurino, per errore, più cavalli partecipanti alla stessa corsa, la scommessa è considerata nulla per tali cavalli e valida per i rimanenti termini. 
Scommessa quartè 

Art. 108 bis - Il presente regolamento della scommessa denominata “QUARTE’” approvato con delibera commissariale n. 324 del 17/3/94 costituisce parte aggiuntiva ed integrante del vigente regolamento scommesse al quale fa riferimento per le norme di carattere generale e nel quale viene inserito nella parte II “Scommesse al Totalizzatore”. 

Art. 108. bis 2 - La scommessa “QUARTE’” ha per oggetto i cavalli classificati ai primi 4 posti dell’ordine d’arrivo di una corsa scelta precedentemente tra quelle di ordinaria programmazione e portata a conoscenza del pubblico all’inizio della giornata di corse. 
Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno dieci. 
Sono previste due categorie di vincitori : 
· prima categoria comprendente gli scommettitori che hanno esattamente indicato nell’ordine di piazzamento dell’arrivo ufficiale i primi 4 cavalli ; 
· seconda categoria comprendente gli scommettitori, esclusi i vincitori di prima categoria, che hanno esattamente indicato nell’ordine di piazzamento dell’arrivo ufficiale i primi 3 cavalli. 
Ogni unità di scommessa vincente dà diritto ad una sola quota di una delle due categorie. 

Art 108 bis 3 - La scommessa si effettua mediante macchine di convalida e di emissione di ricevuta le cui procedure siano approvate dall’U. N. I. R. E. ed autorizzate dal Ministero delle Finanze. 
L’unità di scommessa è fissata in L. 1.000 ; lo scommettitore deve obbligatoriamente indicare i 4 cavalli oggetto della scommessa. 
E’ ammessa la partecipazione alla scommessa anche con speciali ricevute a sistema, intendendosi per sistema la scrittura abbreviata sulla ricevuta di tutte le combinazioni semplici cui il sistema prescelto da origine. 
I diversi sistemi consentiti dai vari mezzi di convalida o di emissione delle ricevute saranno illustrati chiaramente al pubblico a cura del delegato. 

Art. 108 bis 4 - La scommessa “QUARTE’” si effettua sui singoli cavalli e pertanto i rapporti di scuderia non sono considerati. Tuttavia, nel caso in cui tutti i cavalli classificati ai primi 2 o 3 posti siano in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti tutte le scommesse indicanti tali cavalli, indipendentemente dall’ordine in cui siano stati designati e la quota, uguale per tutte le combinazioni, nell’ambito della categoria di appartenenza, in cui gli stessi siano compresi, è determinata dal quoziente tra il disponibile per le vincite e la somma delle unità di scommessa risultante dalle diverse combinazioni vincenti, tale disposizione non si applica con riferimento ai posti dell’ordine di arrivo in cui uno dei suddetti cavalli giunga in parità con altro non in rapporto di scuderia. 
Alla corsa oggetto della scommessa “QUARTE’” non possono partecipare più di tre cavalli in rapporto di scuderia. 

Art. 108 bis 5 - Qualora nell’ordine d’arrivo della corsa designata per la scommessa “QUARTE’” figurino meno di tre cavalli, tutte le scommesse “QUARTE’” sono rimborsate. 

Art. 108 bis 6 - Le quote della scommessa “QUARTE’” sono calcolate per unità di scommessa da L. 1. 000, per ognuna delle 2 categorie e troncate alle 100 lire intere, rimanendo acquisiti al Totalizzatore gli importi derivanti dal suddetto troncamento. 

Il calcolo delle quote viene eseguito come segue : 
a) dall’importo totale della scommessa “QUARTE’” viene detratta la percentuale di prelievo, ricavando in tal modo il disponibile a vincite ; 
b) dal disponibile a vincite si detrae l’importo di tutte le scommesse vincenti , sia di prima che di seconda categoria ; 
c) la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali ; 
d) una parte della differenza di cui al punto c), viene divisa tra il totale delle unità di scommessa vincenti di prima categoria, il quoziente di tale operazione, tenuto conto che la frazione inferiore alle 100 lire viene acquisita dal Totalizzatore ; sommato al solo quoziente della divisione di cui al successivo punto e) ed alle 1. 000 lire dell’unità di scommessa, costituisce la quota delle vincite di prima categoria per ogni unità di scommessa vincente da 1. 000 lire ; 
e) l’altra parte della differenza di cui al punto c) viene divisa tra il totale delle unità vincenti di prima e di seconda categoria ; il quoziente di tale operazione, tenuto conto che la frazione inferiore alle 100 lire viene acquisita dal Totalizzatore, viene sommata al quoziente di cui al precedente punto d) per la definizione delle quote di prima categoria mentre, sommato alle 1. 000 lire dell’unità di scommessa, costituisce la quota delle vincite di seconda categoria per ogni unità di scommessa vincente da 1. 000 lire ; 
f) nel caso non risultino vincite per le scommesse di prima categoria, il relativo disponibile per vincite viene sommato a quello della seconda categoria e costituirà il disponibile su cui calcolare la quota. Nel caso non risultino vincite in alcuna delle due categorie, l’intero disponibile a vincite viene riportato all’analoga scommessa “QUARTE’” della giornata successiva dello stesso Ippodromo e sommato, per il calcolo delle quote, al disponibile di cui al punto a). 
Nel caso che la mancanza di vincite si verifichi nell’ultima giornata della riunione, tutte le scommesse saranno rimborsate, qualora l’ultimo evento della riunione sia privo di vincitori e sullo stesso sia stato effettuato un riporto per mancanza di vincitori nelle giornate precedenti, le scommesse effettuate su tale evento saranno rimborsate e l’ammontare del riporto sarà acquisito dal Totalizzatore. 

Art. 108 bis 7 - Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata per la scommessa “QUARTE’” vengono ritirati prima della partenza della corsa ed in tempo utile tutte le ricevute nelle quali figurano tali cavalli, potranno essere sostituite prima della chiusura dell’accettazione. 
Dopo la chiusura dell’accettazione, le unità di scommessa semplici in cui figurano due o più cavalli ritirati o che comunque non sono da considerarsi regolarmente partiti (art. 12) sono rimborsate, mentre quelle in cui figuri un solo cavallo ritirato o comunque da non considerarsi regolarmente partito, costituiscono un disponibile a vincite separato sul quale è calcolata una distinta quota considerando vincenti tutte le combinazioni che indicano in qualsiasi ordine i cavalli classificati ai primi 3 posti. 
Se in una corsa sono da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di cinque cavalli tutte le scommesse sul “quartè” sono rimborsate. 

Art. 108. bis 8 - Quando si verifica un arrivo in parità al primo posto tra 2 o 3 cavalli, sono considerate vincenti le combinazioni semplici che indicano i cavalli in oggetto ai primi posti in qualsiasi ordine e gli altri o l’altro cavallo nell’ordine di piazzamento conseguito nei primi 4. Nel caso di parità al primo posto di 4 o più cavalli, per la scommessa di seconda categoria, si considerano vincenti le combinazioni indicanti in qualsiasi ordine tre degli N cavalli arrivati in parità e per la scommessa di prima categoria 4 degli N cavalli arrivati in parità. 
Lo stesso meccanismo si applica per l’arrivo in parità di 2 o più cavalli al secondo posto, fermo restando l’obbligo di avere indicato al primo posto il cavallo vincente. 
Nel caso di arrivo in parità di 2 o più cavalli al terzo posto, per le scommesse di seconda categoria sono considerate vincenti tutte le combinazioni che indicano al terzo posto uno degli N cavalli arrivati in parità, mentre per le scommesse di prima categoria sono considerate vincenti tutte le scommesse che indicano al terzo o quarto posto 2 degli N cavalli arrivati in parità. 
Nel caso di arrivo in parità di 2 o più cavalli al quarto posto, per le scommesse di prima categoria si considerano vincenti tutte le combinazioni che indicano al quarto posto uno degli N cavalli arrivati in parità. 
In tutti i casi indicati nel presente articolo ogni combinazione vincente darà luogo ad una quota a sè stante nell’ambito della categoria di appartenenza. 

Art. 108. bis 9 - Nel caso che, nell’ordine di arrivo della corsa designata per la scommessa “QUARTE ‘” figurino solo 3 cavalli verrà calcolata un’unica quota considerando vincenti tutte le scommesse che indicano, nell’esatto ordine di piazzamento, i 3 cavalli classificati e qualora non risulti alcuna scommessa vincente, si applica quanto previsto nel secondo comma dell’art. 6) lettera f).
 

 

 

<  indietro