CAPITOLO OTTAVO 
Scommessa duplice delle accoppiate


Art. 91 - La scommessa duplice delle accoppiate (art. 27) si effettua con le seguenti modalità : 

a) in un primo tempo si ritira una ricevuta sulla quale sono indicati i termini della scommessa per la prima corsa ; 
b) in un secondo tempo, qualora i termini con i quali è stata espressa la prima parte della scommessa siano pienamente conformi al risultato convalidato, presso lo sportello dove la scommessa è stata effettuata si ottiene la sostituzione della prima ricevuta con altra nella quale sono indicati i termini valevoli per il secondo evento della scommessa stessa ;
c) le ricevute vincenti della prima corsa non presentate tempestivamente per il cambio si intenderanno decadute a tutti gli effetti. 

Art. 92 - Una scommessa sulla duplice delle accoppiate è considerata vincente quando i termini con i quali è stata espressa, secondo le modalità e le norme stabilite nel precedente art. 91, sono conformi ai risultati delle due corse designate. 
La quota per ogni unità di scommessa è determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente del secondo evento. 
Per il caso in cui sulla combinazione vincente del primo o del secondo evento non risulti alcuna unità di scommessa vedasi l’art. 42. 

Art. 93 – Quando in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate sono dichiarati partenti meno di otto cavalli, agli effetti di tale scommessa l’accoppiata è “in ordine” occorre pertanto designare nell’esatto ordine di arrivo i due cavalli oggetto di scommessa. 

Art. 94 - Quando in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate sono dichiarati partenti non meno di otto cavalli, agli effetti di tale scommessa l’accoppiata è “non in ordine”. 

Art. 95 - (depennato) 

Art. 96 - Qualora, in relazione al numero dei cavalli dichiarati partenti, un evento di duplice delle accoppiate sia “non in ordine” esso permane tale anche se nella corsa siano da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di otto cavalli. 

Art. 97 – Nel caso che in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate si classifichino ai primi due posti due cavalli in rapporto di scuderia, sono accettate al cambio (se detta corsa costituisce primo evento) ovvero sono considerate vincenti (se detta corsa costituisce secondo evento) tutte le scommesse comunque indicanti tali due cavalli anche se meno di otto cavalli siano stati dichiarati partenti. 

Art. 98 - Se si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa valevole per il primo evento della duplice delle accoppiate, sono accettate al cambio le scommesse che indicano tali due cavalli. 
Quando, essendo stati dichiarati partenti meno di otto cavalli, sono accettate al cambio le scommesse sulle due combinazioni “in ordine” che indicano i due cavalli in parità, le operazioni di cambio saranno effettuate mediante ricevute di colore diverso e le quote saranno determinate nel modo seguente : 

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo ; 
b) dal disponibile per vincite si detrae l’importo corrispondente ai cambi risultanti sulle combinazioni vincenti ; 
c) la differenza così ottenuta si divide per due, se sulla combinazione vincente del secondo evento risultano cambi derivanti da entrambe le combinazioni vincenti del primo evento ; 
d) successivamente si determina il quoziente tra il risultato dell’operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero dei cambi di ciascun colore indicanti il risultato del secondo evento ; 
e) sommando il risultato di tali ultime suddivisioni alla unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti. 
Qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più si procederà per analogia effettuando le operazioni di cambio, anche per caso di scommessa con accoppiata “non in ordine” mediante ricevute di colore diverso per tutte quante le combinazioni risultanti dall’abbinamento dei cavalli classificati in parità. 

Art. 99 - Se si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa valevole per il secondo evento della duplice delle accoppiate, sono considerate vincenti tutte le ricevute per il secondo evento che indicano tali due cavalli. 
Quando, essendo stati dichiarati partenti meno di otto cavalli, sono considerate vincenti le scommesse sulle due combinazioni “in ordine” che indicano i due cavalli in parità, le quote si determinano nel modo seguente : 

a) dal totale delle scommesse, si detraggono le percentuali di prelievo ; 
b) dal disponibile per vincite si detrae l’importo corrispondente ai cambi risultanti sulle combinazioni vincenti ; 
c) la differenza così ottenuta si divide per due, se su entrambe le combinazioni siano state effettuate scommesse ; 
d) successivamente si determina il quoziente tra il risultato dell’operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa corrispondenti ai cambi esattamente indicanti ciascuna combinazione vincente ; 
e) sommando il risultato di tali ultime suddivisioni alla unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti. 
Qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più si procederà per analogia determinando tante quote, anche per il caso di scommessa con accoppiata “non in ordine”, quante le combinazioni risultanti dall’abbinamento dei cavalli in parità. 

Art. 100 - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto in una corsa valevole per il primo evento della duplice delle accoppiate, sono accettate al cambio tutte le scommesse che indicano comunque il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità se nella corsa siano stati dichiarati partenti più di sette cavalli. Qualora invece siano stati dichiarati partenti meno di otto cavalli sono accettate al cambio le scommesse che indicano nell’esatto ordine il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità al secondo. 
Le operazioni di sostituzione delle ricevute indicanti le due o più combinazioni aventi diritto al cambio saranno effettuate mediante ricevute di colore diverso per quante sono tali combinazioni. 
Le quote si determinano secondo le norme fissate per il caso previsto dall’art. 98 con l’avvertenza che l’operazione di cui alla lett. c) avrà per divisore il numero di tutte le combinazioni aventi diritto al cambio. Qualora nessuno dei cambi derivanti da una delle combinazioni vincenti del primo evento indichi la combinazione vincente del secondo evento, il disponibile per vincite sarà destinato ai cambi vincenti dell’altra o delle altre combinazioni. 

Art. 101 - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto in una corsa valevole per il secondo evento della duplice delle accoppiate, sono considerate vincenti tutte le ricevute per il secondo evento che indicano comunque il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità se nella corsa siano stati dichiarati partenti più di sette cavalli. Qualora invece siano stati dichiarati partenti meno di otto cavalli sono considerate vincenti le ricevute indicanti nell’esatto ordine il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità al secondo. 
Le quote si determinano secondo le norme fissate per il caso previsto dall’art. 99 con l’avvertenza che l’operazione di cui alla lett. c) avrà per divisore il numero di tutte le combinazioni da considerare vincenti. 

Art. 102 - (depennato) 

Art. 103 – Le scommesse sulla duplice delle accoppiate che indicano per il primo evento un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito (art. 12), sono rimborsate. 

Art. 104 - Se in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice delle accoppiate un cavallo sia da considerare non regolarmente partito (art. 12), le scommesse effettuate presso il totalizzatore dell’ippodromo e le agenzie T. I. U. che, a seguito della sostituzione della prima ricevuta, indichino nella seconda il cavallo ritirato, vengono liquidate con una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa che risultano su tutte le combinazioni vincenti del primo evento. Negli ippodromi sarà data facoltà di modificare le scommesse di cui sopra indicando altri cavalli ; se tale diritto non verrà esercitato prima dell’entrata dei cavalli in pista per la corsa in questione, le scommesse stesse daranno diritto a percepire la quota determinata secondo le modalità sopra indicate. 
Le scommesse che, a seguito della sostituzione della prima ricevuta, indicano nella seconda due dei cavalli da considerare regolarmente partiti restano valide e proseguono nel normale corso della scommessa. 
Le scommesse vincenti di entrambi gli eventi danno diritto ad una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite, ridotto dall’ammontare dei pagamenti effettuati ai sensi del primo comma, e il numero delle unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente del secondo evento. 
Qualora cause di forza maggiore impediscano il riversamento o la regolare totalizzazione dei cambi effettuati sulle ricevute vincenti del primo evento, si procederà al calcolo di una quota sul primo evento come disposto al primo comma del presente articolo ; le scommesse per le quali si sia proceduto alla regolare totalizzazione dei cambi saranno liquidate con una quota calcolata sul disponibile a vincite ridotto dell’ammontare dei pagamenti derivanti da quanto sopra stabilito. 
Nel caso che nessuna delle scommesse rimaste valide indichi la combinazione vincente del secondo evento, in deroga, all’art. 42, alle stesse spetterà la quota determinata a norma del primo comma del presente articolo. 

Art 105 - (depennato)
 

 

 

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