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CAPITOLO OTTAVO
Scommessa duplice delle accoppiate
Art.
91 -
La scommessa duplice delle accoppiate (art. 27) si effettua
con le seguenti modalità :
a)
in un primo tempo si ritira una ricevuta sulla quale sono
indicati i termini della scommessa per la prima corsa ;
b)
in un secondo tempo, qualora i termini con i quali è stata
espressa la prima parte della scommessa siano pienamente
conformi al risultato convalidato, presso lo sportello dove la
scommessa è stata effettuata si ottiene la sostituzione della
prima ricevuta con altra nella quale sono indicati i termini
valevoli per il secondo evento della scommessa stessa ;
c) le ricevute vincenti della prima corsa non
presentate tempestivamente per il cambio si intenderanno
decadute a tutti gli effetti.
Art. 92 - Una scommessa sulla duplice delle accoppiate
è considerata vincente quando i termini con i quali è stata
espressa, secondo le modalità e le norme stabilite nel
precedente art. 91, sono conformi ai risultati delle due corse
designate.
La quota per ogni unità di scommessa è determinata dal
quoziente tra il disponibile per vincite e il numero delle
unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente del
secondo evento.
Per il caso in cui sulla combinazione vincente del primo o del
secondo evento non risulti alcuna unità di scommessa vedasi
l’art. 42.
Art. 93 – Quando in una corsa valevole per la duplice
delle accoppiate sono dichiarati partenti meno di otto
cavalli, agli effetti di tale scommessa l’accoppiata è “in
ordine” occorre pertanto designare nell’esatto ordine di
arrivo i due cavalli oggetto di scommessa.
Art.
94 -
Quando in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate
sono dichiarati partenti non meno di otto cavalli, agli
effetti di tale scommessa l’accoppiata è “non in ordine”.
Art.
95 -
(depennato)
Art.
96 -
Qualora, in relazione al numero dei cavalli dichiarati
partenti, un evento di duplice delle accoppiate sia “non in
ordine” esso permane tale anche se nella corsa siano da
considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di otto
cavalli.
Art.
97 –
Nel caso che in una corsa valevole per la duplice delle
accoppiate si classifichino ai primi due posti due cavalli in
rapporto di scuderia, sono accettate al cambio (se detta corsa
costituisce primo evento) ovvero sono considerate vincenti (se
detta corsa costituisce secondo evento) tutte le scommesse
comunque indicanti tali due cavalli anche se meno di otto
cavalli siano stati dichiarati partenti.
Art.
98 -
Se si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo
posto in una corsa valevole per il primo evento della duplice
delle accoppiate, sono accettate al cambio le scommesse che
indicano tali due cavalli.
Quando, essendo stati dichiarati partenti meno di otto
cavalli, sono accettate al cambio le scommesse sulle due
combinazioni “in ordine” che indicano i due cavalli in parità,
le operazioni di cambio saranno effettuate mediante ricevute
di colore diverso e le quote saranno determinate nel modo
seguente :
a)
dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di
prelievo ;
b)
dal disponibile per vincite si detrae l’importo corrispondente
ai cambi risultanti sulle combinazioni vincenti ;
c)
la differenza così ottenuta si divide per due, se sulla
combinazione vincente del secondo evento risultano cambi
derivanti da entrambe le combinazioni vincenti del primo
evento ;
d)
successivamente si determina il quoziente tra il risultato
dell’operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero
dei cambi di ciascun colore indicanti il risultato del secondo
evento ;
e)
sommando il risultato di tali ultime suddivisioni alla unità
di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle
combinazioni vincenti.
Qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più si
procederà per analogia effettuando le operazioni di cambio,
anche per caso di scommessa con accoppiata “non in ordine”
mediante ricevute di colore diverso per tutte quante le
combinazioni risultanti dall’abbinamento dei cavalli
classificati in parità.
Art.
99 -
Se si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo
posto in una corsa valevole per il secondo evento della
duplice delle accoppiate, sono considerate vincenti tutte le
ricevute per il secondo evento che indicano tali due cavalli.
Quando, essendo stati dichiarati partenti meno di otto
cavalli, sono considerate vincenti le scommesse sulle due
combinazioni “in ordine” che indicano i due cavalli in parità,
le quote si determinano nel modo seguente :
a)
dal totale delle scommesse, si detraggono le percentuali di
prelievo ;
b)
dal disponibile per vincite si detrae l’importo corrispondente
ai cambi risultanti sulle combinazioni vincenti ;
c)
la differenza così ottenuta si divide per due, se su entrambe
le combinazioni siano state effettuate scommesse ;
d)
successivamente si determina il quoziente tra il risultato
dell’operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero
delle unità di scommessa corrispondenti ai cambi esattamente
indicanti ciascuna combinazione vincente ;
e)
sommando il risultato di tali ultime suddivisioni alla unità
di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle
combinazioni vincenti.
Qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più si
procederà per analogia determinando tante quote, anche per il
caso di scommessa con accoppiata “non in ordine”, quante le
combinazioni risultanti dall’abbinamento dei cavalli in
parità.
Art. 100 - Se si verifica un arrivo in parità di due o
più cavalli per il secondo posto in una corsa valevole per il
primo evento della duplice delle accoppiate, sono accettate al
cambio tutte le scommesse che indicano comunque il cavallo
classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in
parità se nella corsa siano stati dichiarati partenti più di
sette cavalli. Qualora invece siano stati dichiarati partenti
meno di otto cavalli sono accettate al cambio le scommesse che
indicano nell’esatto ordine il cavallo classificato al primo
posto e uno dei cavalli classificati in parità al secondo.
Le operazioni di sostituzione delle ricevute indicanti le due
o più combinazioni aventi diritto al cambio saranno effettuate
mediante ricevute di colore diverso per quante sono tali
combinazioni.
Le quote si determinano secondo le norme fissate per il caso
previsto dall’art. 98 con l’avvertenza che l’operazione di cui
alla lett. c) avrà per divisore il numero di tutte le
combinazioni aventi diritto al cambio. Qualora nessuno dei
cambi derivanti da una delle combinazioni vincenti del primo
evento indichi la combinazione vincente del secondo evento, il
disponibile per vincite sarà destinato ai cambi vincenti
dell’altra o delle altre combinazioni.
Art.
101 -
Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il
secondo posto in una corsa valevole per il secondo evento
della duplice delle accoppiate, sono considerate vincenti
tutte le ricevute per il secondo evento che indicano comunque
il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli
classificati in parità se nella corsa siano stati dichiarati
partenti più di sette cavalli. Qualora invece siano stati
dichiarati partenti meno di otto cavalli sono considerate
vincenti le ricevute indicanti nell’esatto ordine il cavallo
classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in
parità al secondo.
Le quote si determinano secondo le norme fissate per il caso
previsto dall’art. 99 con l’avvertenza che l’operazione di cui
alla lett. c) avrà per divisore il numero di tutte le
combinazioni da considerare vincenti.
Art.
102 -
(depennato)
Art.
103 –
Le scommesse sulla duplice delle accoppiate che indicano per
il primo evento un cavallo che sia da considerare non
regolarmente partito (art. 12), sono rimborsate.
Art.
104 -
Se in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice
delle accoppiate un cavallo sia da considerare non
regolarmente partito (art. 12), le scommesse effettuate presso
il totalizzatore dell’ippodromo e le agenzie T. I. U. che, a
seguito della sostituzione della prima ricevuta, indichino
nella seconda il cavallo ritirato, vengono liquidate con una
quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite e il
numero delle unità di scommessa che risultano su tutte le
combinazioni vincenti del primo evento. Negli ippodromi sarà
data facoltà di modificare le scommesse di cui sopra indicando
altri cavalli ; se tale diritto non verrà esercitato prima
dell’entrata dei cavalli in pista per la corsa in questione,
le scommesse stesse daranno diritto a percepire la quota
determinata secondo le modalità sopra indicate.
Le scommesse che, a seguito della sostituzione della prima
ricevuta, indicano nella seconda due dei cavalli da
considerare regolarmente partiti restano valide e proseguono
nel normale corso della scommessa.
Le scommesse vincenti di entrambi gli eventi danno diritto ad
una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite,
ridotto dall’ammontare dei pagamenti effettuati ai sensi del
primo comma, e il numero delle unità di scommessa risultanti
sulla combinazione vincente del secondo evento.
Qualora cause di forza maggiore impediscano il riversamento o
la regolare totalizzazione dei cambi effettuati sulle ricevute
vincenti del primo evento, si procederà al calcolo di una
quota sul primo evento come disposto al primo comma del
presente articolo ; le scommesse per le quali si sia proceduto
alla regolare totalizzazione dei cambi saranno liquidate con
una quota calcolata sul disponibile a vincite ridotto
dell’ammontare dei pagamenti derivanti da quanto sopra
stabilito.
Nel caso che nessuna delle scommesse rimaste valide indichi la
combinazione vincente del secondo evento, in deroga, all’art.
42, alle stesse spetterà la quota determinata a norma del
primo comma del presente articolo.
Art
105 -
(depennato)
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