CAPITOLO SETTIMO
Scommessa duplice


Art. 85 - La quota della duplice per ogni unità di scommessa è determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di unità di scommessa risultanti su due cavalli classificati vincenti in due corse immediatamente consecutive della stessa giornata. 
In caso che un cavallo classificato vincente in una corsa della duplice sia in rapporto di scuderia con uno o più cavalli partecipanti alla corsa stessa, nel computo delle unità di scommessa vincenti per la determinazione della quota della duplice si dovrà tener conto di quanto stabilito negli artt. 26 e 47. 

Art. 86 – Nel caso che, in una o in entrambe le corse oggetto di scommessa duplice, siano classificati in parità al primo posto due o più cavalli, si considerano vincenti le scommesse che indicano uno qualunque degli abbinamenti possibili tra i cavalli classificati vincenti in entrambe le corse.
 
Le quote si determinano nel modo seguente : 
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo ; 
b) dal disponibile per vincite si detrae l’importo delle scommesse effettuate su tutti gli abbinamenti vincenti ; 
c) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono gli abbinamenti suddetti e sui quali siano state effettuate scommesse ; 
d) successivamente si determina per ogni abbinamento vincente il quoziente tra il risultato ottenuto con l’operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa accettate su ognuno degli abbinamenti ; 
e) infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all’unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuno degli abbinamenti vincenti. 

Art. 87 – Tutte le scommesse sulla duplice indicanti, come primo evento, un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito (art. 12) sono rimborsate. 

Art. 88 - Se in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice un cavallo sia da considerare non regolarmente partito (art. 12), le scommesse sulla duplice che indicano il vincente del primo evento e tale cavallo per il secondo evento vengono liquidate con una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di tutte le unità di scommessa che indicano il cavallo vincente della prima corsa.
Le scommesse che indicano il cavallo vincente del primo evento e uno qualsiasi degli altri cavalli partenti nella seconda corsa, restano valide e proseguono nel normale corso della scommessa. 
Le scommesse vincenti di entrambi gli eventi danno diritto ad una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite, ridotto dell’ammontare dei pagamenti effettuati ai sensi del primo comma, e il numero delle unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente. 
Nel caso che nessuna delle scommesse rimaste valide indichi il cavallo vincente del secondo evento, in deroga al primo comma dell’art. 42, alle stesse spetterà la quota determinata a norma del primo comma del presente articolo. 

Art. 89 – Qualora uno o più cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti (art. 12), le scommesse sulla duplice che indicano come primo evento uno dei cavalli che nella corsa sono legati da rapporto di scuderia daranno diritto al rimborso ovvero, a richiesta dello scommettitore, alla sostituzione della scommessa con altra su diverso cavallo, purchè tali diritti siano esercitati prima che abbia termine l’accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora i predetti diritti non vengano esercitati entro tale termine, le scommesse sul cavallo o sui cavalli ritirati saranno rimborsate mentre resteranno valide quelle indicanti il o i cavalli in rapporto di scuderia col ritirato che risultino regolarmente partiti. 

Art. 90 - Qualora un cavallo in rapporto di scuderia sia da considerare non regolarmente partito (art. 12) in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice, le scommesse sulla duplice che indicano il vincente del primo evento e tale cavallo per il secondo verranno liquidate con una quota calcolata secondo quanto previsto nel primo comma dell’art. 88. 
Le scommesse che indicano il cavallo vincente del primo evento e uno qualsiasi degli altri cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo da considerare non regolarmente partito, resteranno valide e proseguiranno nel normale corso della scommessa (art. 88, comma 3 e 4).
 

 

 

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