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CAPITOLO SETTIMO
Scommessa duplice
Art.
85 -
La quota della duplice per ogni unità di scommessa è
determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il
numero di unità di scommessa risultanti su due cavalli
classificati vincenti in due corse immediatamente consecutive
della stessa giornata.
In caso che un cavallo classificato vincente in una corsa
della duplice sia in rapporto di scuderia con uno o più
cavalli partecipanti alla corsa stessa, nel computo delle
unità di scommessa vincenti per la determinazione della quota
della duplice si dovrà tener conto di quanto stabilito negli
artt. 26 e 47.
Art.
86 –
Nel caso che, in una o in entrambe le corse oggetto di
scommessa duplice, siano classificati in parità al primo posto
due o più cavalli, si considerano vincenti le scommesse che
indicano uno qualunque degli abbinamenti possibili tra i
cavalli classificati vincenti in entrambe le corse.
Le quote si determinano nel modo seguente :
a)
dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di
prelievo ;
b)
dal disponibile per vincite si detrae l’importo delle
scommesse effettuate su tutti gli abbinamenti vincenti ;
c)
la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali
quanti sono gli abbinamenti suddetti e sui quali siano state
effettuate scommesse ;
d)
successivamente si determina per ogni abbinamento vincente il
quoziente tra il risultato ottenuto con l’operazione di cui
alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa
accettate su ognuno degli abbinamenti ;
e)
infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni
all’unità di scommessa si ottengono le quote relative ad
ognuno degli abbinamenti vincenti.
Art.
87 –
Tutte le scommesse sulla duplice indicanti, come primo evento,
un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito
(art. 12) sono rimborsate.
Art.
88 -
Se in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice
un cavallo sia da considerare non regolarmente partito (art.
12), le scommesse sulla duplice che indicano il vincente del
primo evento e tale cavallo per il secondo evento vengono
liquidate con una quota pari al quoziente tra il disponibile
per vincite e il numero di tutte le unità di scommessa che
indicano il cavallo vincente della prima corsa.
Le scommesse che indicano il cavallo vincente del primo evento
e uno qualsiasi degli altri cavalli partenti nella seconda
corsa, restano valide e proseguono nel normale corso della
scommessa.
Le scommesse vincenti di entrambi gli eventi danno diritto ad
una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite,
ridotto dell’ammontare dei pagamenti effettuati ai sensi del
primo comma, e il numero delle unità di scommessa risultanti
sulla combinazione vincente.
Nel caso che nessuna delle scommesse rimaste valide indichi il
cavallo vincente del secondo evento, in deroga al primo comma
dell’art. 42, alle stesse spetterà la quota determinata a
norma del primo comma del presente articolo.
Art.
89 –
Qualora uno o più cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati
partenti nella stessa corsa siano da considerare non
regolarmente partiti (art. 12), le scommesse sulla duplice che
indicano come primo evento uno dei cavalli che nella corsa
sono legati da rapporto di scuderia daranno diritto al
rimborso ovvero, a richiesta dello scommettitore, alla
sostituzione della scommessa con altra su diverso cavallo,
purchè tali diritti siano esercitati prima che abbia termine
l’accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora i
predetti diritti non vengano esercitati entro tale termine, le
scommesse sul cavallo o sui cavalli ritirati saranno
rimborsate mentre resteranno valide quelle indicanti il o i
cavalli in rapporto di scuderia col ritirato che risultino
regolarmente partiti.
Art.
90 -
Qualora un cavallo in rapporto di scuderia sia da considerare
non regolarmente partito (art. 12) in una corsa valevole per
il secondo evento di una duplice, le scommesse sulla duplice
che indicano il vincente del primo evento e tale cavallo per
il secondo verranno liquidate con una quota calcolata secondo
quanto previsto nel primo comma dell’art. 88.
Le scommesse che indicano il cavallo vincente del primo evento
e uno qualsiasi degli altri cavalli in rapporto di scuderia
con il cavallo da considerare non regolarmente partito,
resteranno valide e proseguiranno nel normale corso della
scommessa (art. 88, comma 3 e 4).
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