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CAPITOLO
TREDICESIMO
Scommessa duplice
Art.
126 –
Se si verifica un arrivo in parità per il primo posto di due o
più cavalli in uno o in entrambi gli eventi interessati una
scommessa duplice, la somma spettante ad ogni signola
scommessa indicante una combinazione vincente si determina
dividendo il totale della somma pattuita aumentata
dell’importo scommesso per il numero delle combinazioni che
risultano vincenti in conseguenza dell’arrivo o degli arrivi
in parità.
LA PARTE
RELATIVA ALLE SCOMMESSE CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA DEL
TOTALIZZATORE
NON E’ PIU’ UTILIZZATA
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