CAPITOLO TREDICESIMO
Scommessa duplice


Art. 126 – Se si verifica un arrivo in parità per il primo posto di due o più cavalli in uno o in entrambi gli eventi interessati una scommessa duplice, la somma spettante ad ogni signola scommessa indicante una combinazione vincente si determina dividendo il totale della somma pattuita aumentata dell’importo scommesso per il numero delle combinazioni che risultano vincenti in conseguenza dell’arrivo o degli arrivi in parità. 

LA PARTE RELATIVA ALLE SCOMMESSE CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA DEL TOTALIZZATORE
NON E’ PIU’ UTILIZZATA
 

 

 

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