Parte III 
SCOMMESSE A QUOTA FISSA 
CAPITOLO DECIMO

Norme sulle scommesse a quota fissa in genere 


Art. 109 – Le scommesse a quota fissa sono: 
a) negli ippodromi: 
- singola sul vincente, singola sul no-betting, singola sul vincente a gruppi, singola sul piazzato, singola sul secondo classificato e duplice, presso gli allibratori; 
- singola sul vincente, singola sul piazzato, e multipla, con le limitazioni stabilite con disposizioni a parte, presso le Agenzie ippiche operanti negli ippodromi; 
b) fuori degli ippodromi: 
- singola sul vincente, singola sul piazzato, singola sul secondo classificato e multipla presso le Agenzie ippiche. 
Le scommesse sul piazzato a quota fissa negli ippodromi presso gli allibratori potranno essere accettate: 
- su due piazzati nelle corse nelle quali i partenti siano da quattro a sette; 
- su tre piazzati nelle corse nelle quali i partenti siano otto o più. 

Art. 110 – Nelle scommesse a quota fissa, la somma da riscuotere per la vincita è pari all’importo scommesso aumentato della somma pattuita.
Fanno eccezione i casi particolari previsti negli articoli successivi. 

Art. 111 – Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che a norma dell’art. 12 i cavalli siano da considerare regolarmente partiti e non vi sia tempo sufficiente per la riapertura delle scommesse presso i picchetti, tutte le scommesse a quota fissa sul vincente a gruppi saranno rimborsate. Saranno altresì rimborsate tutte le scommesse effettuate sul no-betting nel caso di ritiro di uno dei cavalli non indicati no-betting. Le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti saranno rimborsate e le scommesse risultanti vincenti saranno liquidate con riferimento alla quota del totalizzatore con una quota minima di undici e, comunque, senza che l’importo liquidato possa superare del 20% la somma pattuita come vincita.
Se la riduzione del campo dei partenti si dovesse verificare in occasione di una corsa che, a norma dell’art. 21, abbia per oggetto di scommessa sul piazzato al totalizzatore tre cavalli e per oggetto di scommessa a quota fissa due cavalli, saranno considerate vincenti anche le scommesse sul piazzato a quota fissa effettuate sul cavallo classificato al primo, secondo e terzo posto. Tali scommesse verranno liquidate con riferimento alla quota del totalizzatore, senza che l’importo liquidato possa superare del 20% la somma pattuita come vincita. 
Tali norme vengono sempre applicate per le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuato presso le Agenzie ippiche. 
Se invece la riduzione del numero dei partenti si verifica in circostanze che permettano la riapertura delle scommesse presso i picchetti, saranno rimborsate tutte le scommesse sul vincente e sul piazzato per detta corsa, effettuate prima della notificazione della variazione, e si procederà ad una nuova accettazione delle scommesse. 
In entrambi i casi presi in considerazione, saranno rimborsate tutte le scommesse sulla duplice se la corsa ne costituisce il primo evento, se ne costituisce il secondo evento, le scommesse che indicano il vincente del primo evento e, per il secondo, uno qualsiasi dei cavalli della corsa in questione, saranno liquidate con una quota pari alla media delle quote registrate dagli allibratori per il vincente del primo evento. La determinazione di tale media sarà effettuata a cura della Società di corse. 
Le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le Agenzie ippiche comprendenti un cavallo della corsa in questione da considerare regolarmente partito, restano valide anche per tale termine e in caso di vincita verranno liquidate come scommesse multiple con riferimento alla quota del totalizzatore, entro i massimali previsti dal seguente articolo 132; in tal caso l’importo liquidato non potrà superare del 20% la somma precedentemente pattuita come vincita per la scommessa multipla a quota fissa. 
Le scommesse multiple comprendenti un cavallo da considerare non regolarmente partito, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini ed in caso di vincita verranno liquidate come scommesse multiple con riferimento alla quota del totalizzatore, entro i massimali previsti dal seguente articolo 132; anche in tale caso l’importo liquidato non potrà superare del 20% la somma pattuita come vincita. 
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso che la riduzione del campo dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altro o altri cavalli partecipanti alla stessa corsa.

Art. 111 bis – Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che, a norma dell’art. 12 i cavalli siano da considerarsi regolarmente partiti, tutte le scommesse a quota fissa sul secondo classificato saranno rimborsate.

Art. 112 – Nel caso che una corsa venga soppressa o non convalidata, sono rimborsate le scommesse per tale corsa sul vincente, sul no-betting, sul vincente a gruppi, sul piazzato, sul secondo classificato e sulla duplice se la corsa in questione ne costituisce primo evento. 
Se la corsa soppressa o non convalidata costituisce secondo evento di duplice, le scommesse indicanti il cavallo vincente del primo evento saranno liquidate con una quota pari alla media delle quote registrate dagli allibratori per il vincente del primo evento. 
Per le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le Agenzie ippiche, comprendenti un cavallo della corsa in questione, valgono le medesime norme previste per tale tipo di scommessa nel penultimo comma dell’art. 111. 

Art. 113 – Qualora in una corsa al galoppo lo starter annulli la partenza e ciò nonostante più della metà dei cavalli partecipanti alla corsa compia l’intero percorso, si applicheranno le norme fissate nell’art. 112 per le scommesse sul vincente, singola sul no-betting, singola sul vincente a gruppi, sul piazzato, sul secondo classificato e sulla duplice, e le norme dell’art. 111 per le scommesse multiple. 

Art. 114 – Se una corsa al trotto viene interrotta durante il suo svolgimento per disposizione della Giuria e quindi ripetuta, nessuna scommessa sarà rimborsata, anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi all’atto della ripetizione della corsa. 
Se la corsa dovesse essere rimandata ad altro giorno per le scommesse sul vincente, sul no-betting, sul vincente a gruppi, sul piazzato, sul secondo classificato e sulla duplice varranno le norme dell’art. 111.
 

 

 

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