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Parte III
SCOMMESSE A QUOTA FISSA
CAPITOLO DECIMO
Norme sulle scommesse a quota fissa in genere
Art.
109 –
Le scommesse a quota fissa sono:
a)
negli ippodromi:
- singola sul vincente, singola sul no-betting, singola sul
vincente a gruppi, singola sul piazzato, singola sul secondo
classificato e duplice, presso gli allibratori;
- singola sul vincente, singola sul piazzato, e multipla, con
le limitazioni stabilite con disposizioni a parte, presso le
Agenzie ippiche operanti negli ippodromi;
b)
fuori degli ippodromi:
- singola sul vincente, singola sul piazzato, singola sul
secondo classificato e multipla presso le Agenzie ippiche.
Le scommesse sul piazzato a quota fissa negli ippodromi presso
gli allibratori potranno essere accettate:
- su due piazzati nelle corse nelle quali i partenti siano da
quattro a sette;
- su tre piazzati nelle corse nelle quali i partenti siano
otto o più.
Art. 110 – Nelle scommesse a quota fissa, la somma da
riscuotere per la vincita è pari all’importo scommesso
aumentato della somma pattuita.
Fanno eccezione i casi particolari previsti negli articoli
successivi.
Art.
111 –
Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei
partenti, prima che a norma dell’art. 12 i cavalli siano da
considerare regolarmente partiti e non vi sia tempo
sufficiente per la riapertura delle scommesse presso i
picchetti, tutte le scommesse a quota fissa sul vincente a
gruppi saranno rimborsate. Saranno altresì rimborsate tutte le
scommesse effettuate sul no-betting nel caso di ritiro di uno
dei cavalli non indicati no-betting. Le scommesse a quota
fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui
cavalli da non considerare regolarmente partiti saranno
rimborsate e le scommesse risultanti vincenti saranno
liquidate con riferimento alla quota del totalizzatore con una
quota minima di undici e, comunque, senza che l’importo
liquidato possa superare del 20% la somma pattuita come
vincita.
Se la riduzione del campo dei partenti si dovesse verificare
in occasione di una corsa che, a norma dell’art. 21, abbia per
oggetto di scommessa sul piazzato al totalizzatore tre cavalli
e per oggetto di scommessa a quota fissa due cavalli, saranno
considerate vincenti anche le scommesse sul piazzato a quota
fissa effettuate sul cavallo classificato al primo, secondo e
terzo posto. Tali scommesse verranno liquidate con riferimento
alla quota del totalizzatore, senza che l’importo liquidato
possa superare del 20% la somma pattuita come vincita.
Tali norme vengono sempre applicate per le scommesse a quota
fissa sul vincente e sul piazzato effettuato presso le Agenzie
ippiche.
Se invece la riduzione del numero dei partenti si verifica in
circostanze che permettano la riapertura delle scommesse
presso i picchetti, saranno rimborsate tutte le scommesse sul
vincente e sul piazzato per detta corsa, effettuate prima
della notificazione della variazione, e si procederà ad una
nuova accettazione delle scommesse.
In entrambi i casi presi in considerazione, saranno rimborsate
tutte le scommesse sulla duplice se la corsa ne costituisce il
primo evento, se ne costituisce il secondo evento, le
scommesse che indicano il vincente del primo evento e, per il
secondo, uno qualsiasi dei cavalli della corsa in questione,
saranno liquidate con una quota pari alla media delle quote
registrate dagli allibratori per il vincente del primo evento.
La determinazione di tale media sarà effettuata a cura della
Società di corse.
Le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le
Agenzie ippiche comprendenti un cavallo della corsa in
questione da considerare regolarmente partito, restano valide
anche per tale termine e in caso di vincita verranno liquidate
come scommesse multiple con riferimento alla quota del
totalizzatore, entro i massimali previsti dal seguente
articolo 132; in tal caso l’importo liquidato non potrà
superare del 20% la somma precedentemente pattuita come
vincita per la scommessa multipla a quota fissa.
Le scommesse multiple comprendenti un cavallo da considerare
non regolarmente partito, sono nulle per tale termine e valide
per i rimanenti termini ed in caso di vincita verranno
liquidate come scommesse multiple con riferimento alla quota
del totalizzatore, entro i massimali previsti dal seguente
articolo 132; anche in tale caso l’importo liquidato non potrà
superare del 20% la somma pattuita come vincita.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche
nel caso che la riduzione del campo dei partenti si verifichi
in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con
altro o altri cavalli partecipanti alla stessa corsa.
Art.
111 bis –
Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei
partenti, prima che, a norma dell’art. 12 i cavalli siano da
considerarsi regolarmente partiti, tutte le scommesse a quota
fissa sul secondo classificato saranno rimborsate.
Art.
112 –
Nel caso che una
corsa venga soppressa o non convalidata, sono rimborsate le
scommesse per tale corsa sul vincente, sul no-betting, sul
vincente a gruppi, sul piazzato, sul secondo classificato e
sulla duplice se la corsa in questione ne costituisce primo
evento.
Se la corsa soppressa o non convalidata costituisce secondo
evento di duplice, le scommesse indicanti il cavallo vincente
del primo evento saranno liquidate con una quota pari alla
media delle quote registrate dagli allibratori per il vincente
del primo evento.
Per le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le
Agenzie ippiche, comprendenti un cavallo della corsa in
questione, valgono le medesime norme previste per tale tipo di
scommessa nel penultimo comma dell’art. 111.
Art.
113 –
Qualora in una corsa al galoppo lo starter annulli la partenza
e ciò nonostante più della metà dei cavalli partecipanti alla
corsa compia l’intero percorso, si applicheranno le norme
fissate nell’art. 112 per le scommesse sul vincente, singola
sul no-betting, singola sul vincente a gruppi, sul piazzato,
sul secondo classificato e sulla duplice, e le norme dell’art.
111 per le scommesse multiple.
Art.
114 –
Se una corsa al trotto viene interrotta durante il suo
svolgimento per disposizione della Giuria e quindi ripetuta,
nessuna scommessa sarà rimborsata, anche se uno o più cavalli
non dovessero ripresentarsi all’atto della ripetizione della
corsa.
Se la corsa dovesse essere rimandata ad altro giorno per le
scommesse sul vincente, sul no-betting, sul vincente a gruppi,
sul piazzato, sul secondo classificato e sulla duplice
varranno le norme dell’art. 111.
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