Parte I - Norme generali
Norme, disposizioni e definizioni relative alle scommesse in generale

Art. 1 –Ai sensi della legge 24 marzo 1942, n. 315, la facoltà di esercitare le scommesse sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservata all’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).

Art. 2 –
Chiunque effettui scommesse sulle corse di cavalli si sottomette volontariamente e incondizionatamente alle norme contenute nel presente regolamento nonchè ai verdetti pronunciati dai Giudici e dai Commissari, verdetti in riferimento ai quali i pagamenti ed i rimborsi sono definitivi.

Art. 3 – Qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento è vietata.

Art. 4 –
L’esito delle scommesse è determinato esclusivamente dall’ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio della Giuria o dei Commissari operanti nell’ippodromo. Dopo la convalida dell’ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa nè alcun altro motivo possono mutare l’esito delle scommesse. Qualora la Giuria o i Commissari non convalidassero l’ordine di arrivo, le scommesse seguiranno le norme previste dagli articoli 44 e 112 per le corse soppresse o non convalidate.

Art. 5 –
I Commissari locali delle corse non hanno autorità “ex officio” per giudicare contestazioni o reclami concernenti le scommesse.

Art. 6 –
Qualunque controversia, in relazione alle scommesse in materia di interpretazione ed esecuzione del presente regolamento dovrà essere sottoposta con ricorso da far pervenire all’apposita Commissione Scommesse con sede presso l’UNIRE entro il termine perentorio di otto giorni dall’effettuazione della scommessa.

La commissione Scommesse è composta:

a)       Dal Direttore Generale dell’Unire o, in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato dall’Ente, con funzioni di Presidente;
b)       Dal Direttore Generale del Jockey Club Italiano o, in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato da tale Ente;
c)       Dal Direttore Generale dell’Ente Nazionale corse al Trotto o, in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato da tale Ente.

Nel caso di temporaneo impedimento dei suddetti membri, gli stessi saranno sostituiti da membri supplenti designati, rispettivamente, da ciascuno dei suindicati Enti ed individuati tra i funzionari di ruolo degli stessi.
La Commissione scommesse, sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta, decide sulla base del presente Regolamento e le sue decisioni sono definitive e non suscettibili di impugnativa. Le parti rimangono impegnate ad accettare ed eseguire tali decisioni in conformità a quanto stabilito al precedente art.2.


Art. 7 -
Le norme e le modalità che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei cavalli che vi partecipano con la indicazione dei rispettivi pesi, numeri di sella, fantini e numeri di steccato per le corse al galoppo e distanze, guidatori e numeri di partenza per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e sdoppiamenti in divisioni, vengono resi di pubblica ragione con il programma ufficiale.
Tale programma, redatto e pubblicato dalle Società di corse a seguito delle dichiarazioni dei partenti, costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate negli ippodromi e fuori di essi.
La dichiarazione dei partenti, diffusa dall’UNIRE, può sostituire il programma ufficiale di cui al comma precedente purchè corredata di tutte le informazioni prescritte nel primo comma.
Tutta l’attività ippica è regolata sull’orario ufficiale in vigore per legge sul territorio nazionale. (Istituto Galileo Ferraris di Torino)
I sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse o per l’edizione di informazioni alle stesse connesse, devono essere sincronizzati su detto orario.
La data e l’ora di emissione delle ricevute scommesse e dei documenti devono essere stampigliate sugli stessi con riferimento preciso all’orario ufficiale.


Art. 8 -
Una scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.

Art. 9 – Salvo il disposto del secondo comma dell’Art. 4 e per gli altri casi espressamente previsti dal presente Regolamento, non è ammesso l’annullamento di una scommessa già effettuata. E’ consentito peraltro, per le sole scommesse al totalizzatore, l’annullamento entro due minuti primi dall’orario di emissione della relativa ricevuta.

Art. 10 -
La sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore nelle corse al trotto, autorizzata dai commissari, non costituisce ragione di invalidazione di una scommessa già effettuata. Non costituiscono altresì ragione di invalidazione delle scommesse eventuali variazioni comunque contemplate dai regolamenti dei rispettivi Enti tecnici.

Art. 11 -
Qualora una corsa si effettui per divisioni, ogni divisione è considerata corsa a sè stante.

Art. 12 –
Agli effetti delle scommesse si considera regolarmente partito il cavallo già dichiarato partente quando:

-   nelle corse al galoppo, alla partenza valida, è entrato nella gabbia di partenza, nella partenza con macchina a stalli, ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o con la bandiera ;
-   nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con l’autostart), lo starter aziona il lampeggiante e/o il campanello posti sull’autostart, impartendo l’ordine di avvio della progressione dell’autostart;
-   nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i nastri), lo starter, azionando comandi con tempi uniformi sui nastri magnetici o altro sistema predisposto dà il segnale del “pronti”.


Art. 13 –
Vengono considerati in rapporto di scuderia o due o più cavalli appartenenti alla medesima scuderia o dichiarati come tali agli effetti delle scommesse sul programma ufficiale.

Art. 14 -
Le scommesse possono essere effettuate :

-   al totalizzatore
-   a quota fissa
-   multipla, con riferimento alla quota del totalizzatore.

Scommesse al totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratte le aliquote spettanti all’Erario e all’Unire, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche modalità indicate nella parte seconda del presente Regolamento.
Scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è preventivamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse.

Scommesse multiple con riferimento alla quota del totalizzatore sono quelle che in caso di vincita danno diritto a riscuotere un importo pari alla quota del totalizzatore moltiplicata per il numero delle unità di scommessa, secondo le modalità ed i massimali stabiliti dall’art. 129.

Art. 15 –
L’accettazione delle scommesse ha luogo :

a) negli ippodromi :
-   al Totalizzatore, presso i terminali dei Totalizzatori ;
-   a quota fissa, presso i picchetti degli allibratori ;
-   al Totalizzatore, a quota fissa e multipla con riferimento alla quota del Totalizzatore, soltanto su corse che si svolgono in altri ippodromi, con determinate limitazioni stabilite con disposizioni a parte, presso le Agenzie ippiche operanti negli ippodromi;

b) fuori dagli ippodromi :
-   a Totalizzatore, presso le Agenzie e presso i punti di accettazione autorizzati al riversamento delle scommesse al totalizzatore;
-   multipla con riferimento alla quota del Totalizzatore e a quota fissa, presso le Agenzie  ippiche autorizzate.
Presso ogni ippodromo e presso ogni agenzia di accettazione deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono essere affissi tutti i comunicati relativi alle variazioni delle corse e alle disposizioni riguardanti l’accettazione e l’andamento delle scommesse. L’affissione dei comunicati, in detto albo, costituisce adempimento alla pubblicità delle notizie relative alle corse ed alle scommesse.


Art. 15 bis -
Tutte le scommesse che non prevedono la totalizzazione nazionale effettuate presso le Agenzie Ippiche devono, e pena di nullità, essere trasmesse telematicamente all’Unire per la registrazione prima della partenza delle corse cui si riferiscono.

Art. 16 –
Qualora una o più Agenzie ippiche o punti di accettazione autorizzati non abbiano potuto riversare sul totalizzatore l’elenco delle scommesse relative ad una corsa prima che questa abbia inizio, dette scommesse saranno rimborsate.
Del mancato riversamento sarà data notizia mediante apposito comunicato che dovrà essere esposto al pubblico presso le Agenzie o punti di accettazione autorizzati immediatamente dopo la ricezione e rimanere esposto per un periodo di otto giorni.
Qualora per motivi di carattere tecnico non sia possibile totalizzare le scommesse accettate fuori dagli ippodromi e riversate sul Totalizzatore Nazionale Unire con le scommesse accettate presso gli ippodromi, previa tempestiva comunicazione da parte del Servizio Scommesse dell’Unire, si procederà, secondo le modalità previste dalla parte seconda del presente Regolamento, al:

a)       calcolo delle quote con il volume di scommesse riversato sul Totalizzatore Nazionale Unire, che saranno valide per tutte le scommesse accettate nelle Agenzie o punti di accettazione autorizzati;

b)       calcolo delle quote con il volume delle scommesse accettate presso il totalizzatore dell’ippodromo, che saranno valide solo per le scommesse accettate presso l’ippodromo.

Art. 17 -
L’accettazione delle scommesse e l’eventuale annullamento di cui all’art. 9 ha, in ogni caso, termine:

-            nelle corse al galoppo allorquando, per la prima partenza, tutti i cavalli sono entrati nelle gabbie ovvero, nelle partenze con i nastri o con la bandiera, sono agli ordini dello starter;
-            nelle corse al trotto in coincidenza con quanto previsto dall’art. 12 in ordine alla definizione di cavallo regolarmente partito.


Art. 18 -
Le scommesse effettuabili, secondo le modalità e i limiti più dettagliatamente espressi negli articoli successivi, sono :

-   singola sul vincente ;
-   singola sul piazzato ;
-   singola sul secondo classificato ;
-   singola sul no-betting;
-   singola sul vincente a gruppi;
-   accoppiata vincente;
-   accoppiata piazzata ;
-   tris, su corse inserite in uno specifico calendario nazionale e disciplinate dal Regolamento Ufficiale Scommessa Tris ;
-   Tris (Trio) su corse di ordinaria programmazione, d’ora in poi denominata trio;
-   duplice ;
-   duplice delle accoppiate ;
-   multipla ;
-   quartè.


Art. 18. Bis - 
Ai fini della determinazione del numero dei piazzati e delle modalità di effettuazione dell’accoppiata vincente (in ordine o senza ordine) dell’accoppiata piazzata, della trio, del quartè per le scommesse al totalizzatore ed a riferimento nonchè della duplice delle accoppiate per le scommesse al totalizzatore, si intende come numero dei cavalli dichiarati partenti il numero dei cavalli che la Società di corse dichiara, con apposito comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti, non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del giorno previsto per lo svolgimento della corsa stessa. Nessuna scommessa potrà essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da parte dell’UNIRE del predetto comunicato.

Art . 19 -
La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell’ordine di arrivo di una corsa.
Perchè possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno due e non in rapporto di scuderia.


Art. 19 bis -
La scommessa singola sul secondo classificato ha per oggetto il cavallo secondo nell’ordine d’arrivo di una corsa.
Perchè possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno tre e che non esista tra questi alcun rapporto di scuderia.


Art. 19 ter -
Le scommesse sul secondo classificato si effettuano esclusivamente sul cavallo singolo, pertanto agli effetti di tali scommesse i rapporti di scuderia tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa non vengono considerati.

Art. 19 quater -
La scommessa singola sul no-betting, a tutti gli effetti scommessa singola sul vincente, ha per oggetto il cavallo meglio classificato nell’ordine di arrivo di una corsa, prescindendo dal piazzato del cavallo – o dei cavalli se in rapporto di scuderia – indicato come escluso dalle scommesse prima dell’orario di inizio di una giornata di corse. Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non in rapporto di scuderia.
Dovrà essere indicata una quota per ogni cavallo dichiarato partente escluso il cavallo no-betting e gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con esso. Ai fini di tale scommessa il o i cavalli indicati no-betting sono da considerare come non dichiarati partenti.


Art. 19 quarter 1 -
La scommessa singola sul “vincente a gruppi”, a tutti gli effetti scommessa singola sul vincente, ha per oggetto il cavallo classificato primo nell’ordine di arrivo di una corsa; perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno dodici.
Agli effetti di questa scommessa si creano dei gruppi fra non più di tre cavalli, da considerare come un unico cavallo. I gruppi sono sempre costituiti nel modo seguente: Gruppo A: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 1, 2 e 3; Gruppo B: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 4, 5 e 6; Gruppo C: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 7, 8 e 9; Gruppo D: cavalli che sono partenti con i numeri di partenza 10, 11 e 12 e così via. L’ultimo gruppo potrà essere formato anche da uno o due cavalli. La scommessa singola sul vincente a gruppi può essere effettuata a condizione che non vi siano rapporti di scuderia nella corsa.


Art. 20 -
Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo posto, sono considerati vincenti le scommesse sul vincente effettuate sulla scuderia o nominativamente su un cavallo della stessa (Art. 30).

Art. 21 -
La scommessa singola sul piazzato, qualora effettuata al Totalizzatore, ha per oggetto il cavallo classificato nell’ordine di arrivo :

-   primo o secondo nelle corse in cui siano stati dichiarati partenti non meno di quattro e non più di sette cavalli ;
-   primo, secondo o terzo nelle corse in cui siano stati dichiarati partenti non meno di otto cavalli.
Qualora venga effettuata a quota fissa, la scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato:
-   primo o secondo nelle corse in cui sono da considerare regolarmente partiti (art. 12) non meno di quattro e non più di sette cavalli;
-   primo, secondo o terzo nelle corse in cui sono da considerare regolarmente partiti non meno di otto cavalli.


Art. 22 -
Le scommesse sul piazzato si effettuano esclusivamente sul cavallo singolo. Pertanto, agli effetti di tali scommesse, i rapporti di scuderia tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa non vengono considerati.

Art. 23 -
La scommessa accoppiata vincente ha per oggetto i cavalli classificati ai primi due posti dell’ordine di arrivo di una corsa. Perchè possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non tutti in rapporto di scuderia.

Art. 23 bis -
La scommessa accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che si siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti. Perchè possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti siano almeno nove; per tale scommessa non viene considerato il rapporto di scuderia.

Art. 24 -
La scommessa Tris ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti dell’ordine di arrivo di una corsa prestabilita.
La scommessa Tris su corse inserite in uno specifico calendario nazionale e disciplinata dalle “Norme per lo svolgimento della corsa Tris” è regolamentata dal “Regolamento Ufficiale Scommessa Tris”. La scommessa trio  è regolamentata nella Parte Seconda – Scommesse al Totalizzatore e perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno cinque.


Art. 25 -
La scommessa duplice ha per oggetto i cavalli classificati vincenti in due corse immediatamente consecutive della stessa giornata e dello stesso ippodromo.

Art. 26 -
I rapporti di scuderia per ognuna delle due corse oggetto di scommessa duplice vengono considerati validi in conformità a quanto espresso nel precedente art. 20.

Art. 27 -
La scommessa duplice delle accoppiate ha per oggetto i cavalli che, in due corse svolte nello stesso convegno e prestabilite nel programma ufficiale, siano classifiicati ai primi due posti dell’ordine di arrivo di entrambe le corse.

Art. 28 -
La scommessa multipla al totalizzatore ha per oggetto cavalli classificati vincenti o piazzati o in accoppiata, vincente in ordine o non in ordine o piazzata, in corse diverse dello stesso convegno.
La scommessa multipla effettuata presso le Agenzie ippiche con riferimento alla quota del totalizzatore o a quota fissa ha per oggetto cavalli classificati vincenti o piazzati in corse che si svolgono in almeno due ippodromi nella stessa giornata.


Art. 29 -
Per ogni scommessa al Totalizzatore e nelle Agenzie ippiche si deve ritirare una prescritta ricevuta ove siano indicati con perforazione o riportati a stampa o trascritti tutti gli estremi della scommessa: data, orario di accettazione, numero progressivo identificativo, numero d’ordine della corsa o delle corse, ippodromo, numero del cavallo o dei cavalli, tipo e importo della scommessa. L’eventuale indicazione del nome del cavallo è a puro titolo informativo.
Inoltre, per le scommesse a quota fissa accettate presso le Agenzie ippiche, deve essere indicato anche il numero dei cavalli dichiarati partenti nella corsa al momento dell’accettazione e la somma pattuita come vincita.
Per le scommesse a quota fissa, presso gli Allibratori sulla ricevuta devono essere indicati: il tipo di scommessa, specificando “no-betting” per la particolare singola sul vincente, il numero della corsa, il nome del cavallo, il gruppo di appartenenza per la scommessa singola sul vincente a gruppi, l’importo della scommessa e la somma pattuita come vincita.


Art. 30 -
Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia le ricevute delle scommesse (al totalizzatore, a riferimento, a quota fissa) sul vincente, duplice, multipla di vincenti, saranno rilasciate con la precisa indicazione del numero o del nome del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.

Art. 31-
All’atto del ritiro della ricevuta lo scommettitore è tenuto ad accertare che gli estremi della scommessa siano conformi alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.

Art. 32 –
Il pagamento delle scommesse vincenti viene effettuato, dopo il segnale di convalida dell’ordine di arrivo
(art. 4), per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al Totalizzatore o a riferimento, unicamente dietro la presentazione della ricevuta delle stesse.
Pertanto è indispensabile per gli scommettitori conservare la ricevuta fino alla diramazione delle comunicazioni di cui sopra.
In caso di smarrimento o distruzione della ricevuta, si perde il diritto alla riscossione della vincita. Non sono ammesse, al riguardo, giustificazioni e testimonianze.
Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute siano alterate o sulle quali non risultino le indicazioni indispensabili alla identificazione della scommessa effettuata.
Non può altresì procedersi al pagamento delle ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario di emissione posteriore di un minuto primo a quello ufficiale di partenza della corsa certificato dalle comunicazioni UNIRE; in tal caso, le ricevute presentate hanno diritto al solo rimborso dell’importo scommesso.


Art. 33 –
Quindici minuti dopo la pubblicazione delle quote dell’ultima corsa della giornata avranno termine le operazioni di pagamento delle vincite. Le ricevute non presentate entro detto termine saranno pagabili entro gli otto giorni successivi:

-   per le scommesse accettate negli ippodromi, presso gli ippodromi stessi o presso le sedi della Società di corse;

-   per le scommesse accettate nelle Agenzie ippiche o nei punti vendita autorizzati presso gli stessi.
Le ricevute non presentate per la riscossione delle vincite entro il predetto termine di otto giorni si intenderanno prescritte e decadute.
Qualora per ferie o per altri motivi le sedi delle Società di corse, delle Agenzie ippiche e dei punti vendita autorizzati dovessero rimanere chiuse, al periodo di chiusura corrisponderà una interruzione di uguale durata dei termini della prescrizione.
Le norme di cui sopra sono valide anche per i rimborsi.


Art. 34. –
In caso di errore constatato prima della partenza della corsa o di variazione delle modalità sostanziali che caratterizzano ogni singola corsa, l’UNIRE può disporre il rimborso delle scommesse coinvolte nell’errore o nelle variazioni delle modalità di effettuazione della corsa.. In tal caso, se possibile, potrà essere riaperta l’accettazione delle scommesse dopo la notificazione delle variazioni apportate.
L’UNIRE può altresì disporre il rimborso delle scommesse in caso di avaria ai sistemi informatici che non consentano la totalizzazione o il riscontro delle scommesse.
Qualora l’errore o l’avaria ai sistemi informatici siano relativi ai totalizzatori degli ippodromi, il provvedimento di rimborso può essere disposto dalla Società di Corse.
 

 

 

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