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Parte I - Norme generali
Norme, disposizioni e definizioni relative alle scommesse in
generale
Art. 1 –Ai
sensi della legge 24 marzo 1942, n. 315, la facoltà di
esercitare le scommesse sulle corse dei cavalli, tanto negli
ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservata
all’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).
Art. 2 –
Chiunque
effettui scommesse sulle corse di cavalli si sottomette
volontariamente e incondizionatamente alle norme contenute nel
presente regolamento nonchè ai verdetti pronunciati dai
Giudici e dai Commissari, verdetti in riferimento ai quali i
pagamenti ed i rimborsi sono definitivi.
Art. 3 –
Qualunque forma
di scommessa non contemplata dal presente regolamento è
vietata.
Art. 4 –
L’esito delle
scommesse è determinato esclusivamente dall’ordine di arrivo
stabilito e convalidato in conformità al giudizio della Giuria
o dei Commissari operanti nell’ippodromo. Dopo la convalida
dell’ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della
corsa nè alcun altro motivo possono mutare l’esito delle
scommesse. Qualora la Giuria o i Commissari non convalidassero
l’ordine di arrivo, le scommesse seguiranno le norme previste
dagli articoli 44 e 112 per le corse soppresse o non
convalidate.
Art. 5 –
I Commissari
locali delle corse non hanno autorità “ex officio” per
giudicare contestazioni o reclami concernenti le scommesse.
Art. 6 –
Qualunque
controversia, in relazione alle scommesse in materia di
interpretazione ed esecuzione del presente regolamento dovrà
essere sottoposta con ricorso da far pervenire all’apposita
Commissione Scommesse con sede presso l’UNIRE entro il termine
perentorio di otto giorni dall’effettuazione della scommessa.
La commissione Scommesse è composta:
a)
Dal Direttore Generale dell’Unire o, in caso di sua
indisponibilità, da altro membro designato dall’Ente, con
funzioni di Presidente;
b)
Dal Direttore Generale del Jockey Club Italiano o, in caso di
sua indisponibilità, da altro membro designato da tale Ente;
c)
Dal Direttore Generale dell’Ente Nazionale corse al Trotto o,
in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato da
tale Ente.
Nel caso di temporaneo impedimento dei suddetti membri, gli
stessi saranno sostituiti da membri supplenti designati,
rispettivamente, da ciascuno dei suindicati Enti ed
individuati tra i funzionari di ruolo degli stessi.
La Commissione scommesse, sentite le parti che ne abbiano
fatto richiesta, decide sulla base del presente Regolamento e
le sue decisioni sono definitive e non suscettibili di
impugnativa. Le parti rimangono impegnate ad accettare ed
eseguire tali decisioni in conformità a quanto stabilito al
precedente art.2.
Art. 7 -
Le norme e le
modalità che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei
cavalli che vi partecipano con la indicazione dei rispettivi
pesi, numeri di sella, fantini e numeri di steccato per le
corse al galoppo e distanze, guidatori e numeri di partenza
per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e
sdoppiamenti in divisioni, vengono resi di pubblica ragione
con il programma ufficiale.
Tale programma, redatto e pubblicato dalle Società di corse a
seguito delle dichiarazioni dei partenti, costituisce il
documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in
riferimento al quale le stesse vengono accettate negli
ippodromi e fuori di essi.
La dichiarazione dei partenti, diffusa dall’UNIRE, può
sostituire il programma ufficiale di cui al comma precedente
purchè corredata di tutte le informazioni prescritte nel primo
comma.
Tutta l’attività ippica è regolata sull’orario ufficiale in
vigore per legge sul territorio nazionale. (Istituto Galileo
Ferraris di Torino)
I sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle
scommesse o per l’edizione di informazioni alle stesse
connesse, devono essere sincronizzati su detto orario.
La data e l’ora di emissione delle ricevute scommesse e dei
documenti devono essere stampigliate sugli stessi con
riferimento preciso all’orario ufficiale.
Art. 8 -
Una scommessa è
considerata vincente quando tutti i termini con i quali è
stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della
corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce,
salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
Art. 9 –
Salvo il
disposto del secondo comma dell’Art. 4 e per gli altri casi
espressamente previsti dal presente Regolamento, non è ammesso
l’annullamento di una scommessa già effettuata. E’ consentito
peraltro, per le sole scommesse al totalizzatore,
l’annullamento entro due minuti primi dall’orario di emissione
della relativa ricevuta.
Art. 10 -
La sostituzione
del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del
guidatore nelle corse al trotto, autorizzata dai commissari,
non costituisce ragione di invalidazione di una scommessa già
effettuata. Non costituiscono altresì ragione di invalidazione
delle scommesse eventuali variazioni comunque contemplate dai
regolamenti dei rispettivi Enti tecnici.
Art. 11 -
Qualora una
corsa si effettui per divisioni, ogni divisione è considerata
corsa a sè stante.
Art. 12 –
Agli effetti
delle scommesse si considera regolarmente partito il cavallo
già dichiarato partente quando:
- nelle corse al galoppo, alla partenza valida, è entrato
nella gabbia di partenza, nella partenza con macchina a
stalli, ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze con
nastri o con la bandiera ;
- nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con
l’autostart), lo starter aziona il lampeggiante e/o il
campanello posti sull’autostart, impartendo l’ordine di avvio
della progressione dell’autostart;
- nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i
nastri), lo starter, azionando comandi con tempi uniformi sui
nastri magnetici o altro sistema predisposto dà il segnale del
“pronti”.
Art. 13 –
Vengono
considerati in rapporto di scuderia o due o più cavalli
appartenenti alla medesima scuderia o dichiarati come tali
agli effetti delle scommesse sul programma ufficiale.
Art. 14 -
Le scommesse
possono essere effettuate :
- al totalizzatore
- a quota fissa
- multipla, con riferimento alla quota del totalizzatore.
Scommesse al totalizzatore sono quelle il cui ammontare
complessivo, detratte le aliquote spettanti all’Erario e
all’Unire, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo
le specifiche modalità indicate nella parte seconda del
presente Regolamento.
Scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da
riscuotere, in caso di vincita, è preventivamente concordata
tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse.
Scommesse multiple con riferimento alla quota del
totalizzatore sono quelle che in caso di vincita danno diritto
a riscuotere un importo pari alla quota del totalizzatore
moltiplicata per il numero delle unità di scommessa, secondo
le modalità ed i massimali stabiliti dall’art. 129.
Art. 15 –
L’accettazione
delle scommesse ha luogo :
a)
negli
ippodromi :
- al Totalizzatore, presso i terminali dei Totalizzatori ;
- a quota fissa, presso i picchetti degli allibratori ;
- al Totalizzatore, a quota fissa e multipla con riferimento
alla quota del Totalizzatore, soltanto su corse che si
svolgono in altri ippodromi, con determinate limitazioni
stabilite con disposizioni a parte, presso le Agenzie ippiche
operanti negli ippodromi;
b)
fuori
dagli ippodromi :
- a Totalizzatore, presso le Agenzie e presso i punti di
accettazione autorizzati al riversamento delle scommesse al
totalizzatore;
- multipla con riferimento alla quota del Totalizzatore e a
quota fissa, presso le Agenzie ippiche autorizzate.
Presso ogni ippodromo e presso ogni agenzia di accettazione
deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono
essere affissi tutti i comunicati relativi alle variazioni
delle corse e alle disposizioni riguardanti l’accettazione e
l’andamento delle scommesse. L’affissione dei comunicati, in
detto albo, costituisce adempimento alla pubblicità delle
notizie relative alle corse ed alle scommesse.
Art. 15 bis -
Tutte le
scommesse che non prevedono la totalizzazione nazionale
effettuate presso le Agenzie Ippiche devono, e pena di
nullità, essere trasmesse telematicamente all’Unire per la
registrazione prima della partenza delle corse cui si
riferiscono.
Art. 16 –
Qualora una o
più Agenzie ippiche o punti di accettazione autorizzati non
abbiano potuto riversare sul totalizzatore l’elenco delle
scommesse relative ad una corsa prima che questa abbia inizio,
dette scommesse saranno rimborsate.
Del mancato riversamento sarà data notizia mediante apposito
comunicato che dovrà essere esposto al pubblico presso le
Agenzie o punti di accettazione autorizzati immediatamente
dopo la ricezione e rimanere esposto per un periodo di otto
giorni.
Qualora per motivi di carattere tecnico non sia possibile
totalizzare le scommesse accettate fuori dagli ippodromi e
riversate sul Totalizzatore Nazionale Unire con le scommesse
accettate presso gli ippodromi, previa tempestiva
comunicazione da parte del Servizio Scommesse dell’Unire, si
procederà, secondo le modalità previste dalla parte seconda
del presente Regolamento, al:
a)
calcolo delle quote con il volume di scommesse riversato sul
Totalizzatore Nazionale Unire, che saranno valide per tutte le
scommesse accettate nelle Agenzie o punti di accettazione
autorizzati;
b)
calcolo delle quote con il volume delle scommesse accettate
presso il totalizzatore dell’ippodromo, che saranno valide
solo per le scommesse accettate presso l’ippodromo.
Art. 17 -
L’accettazione
delle scommesse e l’eventuale annullamento di cui all’art. 9
ha, in ogni caso, termine:
- nelle corse al galoppo allorquando, per la prima
partenza, tutti i cavalli sono entrati nelle gabbie ovvero,
nelle partenze con i nastri o con la bandiera, sono agli
ordini dello starter;
- nelle corse al trotto in coincidenza con quanto
previsto dall’art. 12 in ordine alla definizione di cavallo
regolarmente partito.
Art. 18 -
Le scommesse
effettuabili, secondo le modalità e i limiti più
dettagliatamente espressi negli articoli successivi, sono :
- singola sul vincente ;
- singola sul piazzato ;
- singola sul secondo classificato ;
- singola sul no-betting;
- singola sul vincente a gruppi;
- accoppiata vincente;
- accoppiata piazzata ;
- tris, su corse inserite in uno specifico calendario
nazionale e disciplinate dal Regolamento Ufficiale Scommessa
Tris ;
- Tris (Trio) su corse di ordinaria programmazione, d’ora in
poi denominata trio;
- duplice ;
- duplice delle accoppiate ;
- multipla ;
- quartè.
Art. 18. Bis -
Ai fini della
determinazione del numero dei piazzati e delle modalità di
effettuazione dell’accoppiata vincente (in ordine o senza
ordine) dell’accoppiata piazzata, della trio, del quartè per
le scommesse al totalizzatore ed a riferimento nonchè della
duplice delle accoppiate per le scommesse al totalizzatore, si
intende come numero dei cavalli dichiarati partenti il numero
dei cavalli che la Società di corse dichiara, con apposito
comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti,
non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del
giorno previsto per lo svolgimento della corsa stessa. Nessuna
scommessa potrà essere accettata sulle corse della giornata
prima della diffusione da parte dell’UNIRE del predetto
comunicato.
Art . 19 -
La scommessa
singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato
primo nell’ordine di arrivo di una corsa.
Perchè possa essere effettuata è necessario che i cavalli
dichiarati partenti nella corsa siano almeno due e non in
rapporto di scuderia.
Art. 19 bis -
La scommessa
singola sul secondo classificato ha per oggetto il cavallo
secondo nell’ordine d’arrivo di una corsa.
Perchè possa essere effettuata è necessario che i cavalli
dichiarati partenti nella corsa siano almeno tre e che non
esista tra questi alcun rapporto di scuderia.
Art. 19 ter -
Le scommesse sul
secondo classificato si effettuano esclusivamente sul cavallo
singolo, pertanto agli effetti di tali scommesse i rapporti di
scuderia tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa
non vengono considerati.
Art. 19 quater -
La scommessa
singola sul no-betting, a tutti gli effetti scommessa singola
sul vincente, ha per oggetto il cavallo meglio classificato
nell’ordine di arrivo di una corsa, prescindendo dal piazzato
del cavallo – o dei cavalli se in rapporto di scuderia –
indicato come escluso dalle scommesse prima dell’orario di
inizio di una giornata di corse. Perché possa essere
effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti
nella corsa siano almeno quattro e non in rapporto di
scuderia.
Dovrà essere indicata una quota per ogni cavallo dichiarato
partente escluso il cavallo no-betting e gli eventuali cavalli
in rapporto di scuderia con esso. Ai fini di tale scommessa il
o i cavalli indicati no-betting sono da considerare come non
dichiarati partenti.
Art. 19 quarter 1 -
La scommessa
singola sul “vincente a gruppi”, a tutti gli effetti scommessa
singola sul vincente, ha per oggetto il cavallo classificato
primo nell’ordine di arrivo di una corsa; perché possa essere
effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti
nella corsa siano almeno dodici.
Agli effetti di questa scommessa si creano dei gruppi fra non
più di tre cavalli, da considerare come un unico cavallo. I
gruppi sono sempre costituiti nel modo seguente: Gruppo A:
cavalli che sono partenti con numeri di partenza 1, 2 e 3;
Gruppo B: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 4,
5 e 6; Gruppo C: cavalli che sono partenti con numeri di
partenza 7, 8 e 9; Gruppo D: cavalli che sono partenti con i
numeri di partenza 10, 11 e 12 e così via. L’ultimo gruppo
potrà essere formato anche da uno o due cavalli. La scommessa
singola sul vincente a gruppi può essere effettuata a
condizione che non vi siano rapporti di scuderia nella corsa.
Art. 20 -
Se in una corsa
un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo
posto, sono considerati vincenti le scommesse sul vincente
effettuate sulla scuderia o nominativamente su un cavallo
della stessa (Art. 30).
Art. 21 -
La scommessa
singola sul piazzato, qualora effettuata al Totalizzatore, ha
per oggetto il cavallo classificato nell’ordine di arrivo :
- primo o secondo nelle corse in cui siano stati dichiarati
partenti non meno di quattro e non più di sette cavalli ;
- primo, secondo o terzo nelle corse in cui siano stati
dichiarati partenti non meno di otto cavalli.
Qualora venga effettuata a quota fissa, la scommessa singola
sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato:
- primo o secondo nelle corse in cui sono da considerare
regolarmente partiti (art. 12) non meno di quattro e non più
di sette cavalli;
- primo, secondo o terzo nelle corse in cui sono da
considerare regolarmente partiti non meno di otto cavalli.
Art. 22 -
Le scommesse sul
piazzato si effettuano esclusivamente sul cavallo singolo.
Pertanto, agli effetti di tali scommesse, i rapporti di
scuderia tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa
non vengono considerati.
Art. 23 -
La scommessa
accoppiata vincente ha per oggetto i cavalli classificati ai
primi due posti dell’ordine di arrivo di una corsa. Perchè
possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati
partenti nella corsa siano almeno quattro e non tutti in
rapporto di scuderia.
Art. 23 bis -
La scommessa
accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che si siano
piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti. Perchè possa
essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati
partenti siano almeno nove; per tale scommessa non viene
considerato il rapporto di scuderia.
Art. 24 -
La scommessa
Tris ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti
dell’ordine di arrivo di una corsa prestabilita.
La scommessa Tris su corse inserite in uno specifico
calendario nazionale e disciplinata dalle “Norme per lo
svolgimento della corsa Tris” è regolamentata dal “Regolamento
Ufficiale Scommessa Tris”. La scommessa trio è regolamentata
nella Parte Seconda – Scommesse al Totalizzatore e perché
possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati
partenti nella corsa siano almeno cinque.
Art. 25 -
La scommessa
duplice ha per oggetto i cavalli classificati vincenti in due
corse immediatamente consecutive della stessa giornata e dello
stesso ippodromo.
Art. 26 -
I rapporti di
scuderia per ognuna delle due corse oggetto di scommessa
duplice vengono considerati validi in conformità a quanto
espresso nel precedente art. 20.
Art. 27 -
La scommessa
duplice delle accoppiate ha per oggetto i cavalli che, in due
corse svolte nello stesso convegno e prestabilite nel
programma ufficiale, siano classifiicati ai primi due posti
dell’ordine di arrivo di entrambe le corse.
Art. 28 -
La scommessa
multipla al totalizzatore ha per oggetto cavalli classificati
vincenti o piazzati o in accoppiata, vincente in ordine o non
in ordine o piazzata, in corse diverse dello stesso convegno.
La scommessa multipla effettuata presso le Agenzie ippiche con
riferimento alla quota del totalizzatore o a quota fissa ha
per oggetto cavalli classificati vincenti o piazzati in corse
che si svolgono in almeno due ippodromi nella stessa giornata.
Art. 29 -
Per ogni
scommessa al Totalizzatore e nelle Agenzie ippiche si deve
ritirare una prescritta ricevuta ove siano indicati con
perforazione o riportati a stampa o trascritti tutti gli
estremi della scommessa: data, orario di accettazione, numero
progressivo identificativo, numero d’ordine della corsa o
delle corse, ippodromo, numero del cavallo o dei cavalli, tipo
e importo della scommessa. L’eventuale indicazione del nome
del cavallo è a puro titolo informativo.
Inoltre, per le scommesse a quota fissa accettate presso le
Agenzie ippiche, deve essere indicato anche il numero dei
cavalli dichiarati partenti nella corsa al momento
dell’accettazione e la somma pattuita come vincita.
Per le scommesse a quota fissa, presso gli Allibratori sulla
ricevuta devono essere indicati: il tipo di scommessa,
specificando “no-betting” per la particolare singola sul
vincente, il numero della corsa, il nome del cavallo, il
gruppo di appartenenza per la scommessa singola sul vincente a
gruppi, l’importo della scommessa e la somma pattuita come
vincita.
Art. 30 -
Nel caso
partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di
scuderia le ricevute delle scommesse (al totalizzatore, a
riferimento, a quota fissa) sul vincente, duplice, multipla di
vincenti, saranno rilasciate con la precisa indicazione del
numero o del nome del cavallo della scuderia sul quale lo
scommettitore intende effettuare la scommessa.
Art. 31-
All’atto del
ritiro della ricevuta lo scommettitore è tenuto ad accertare
che gli estremi della scommessa siano conformi alla richiesta,
non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo
scommettitore si sia allontanato dallo sportello.
Art. 32 –
Il pagamento
delle scommesse vincenti viene effettuato, dopo il segnale di
convalida dell’ordine di arrivo
(art. 4), per le scommesse a quota fissa, e dopo la
diramazione delle quote, per le scommesse al Totalizzatore o a
riferimento, unicamente dietro la presentazione della ricevuta
delle stesse.
Pertanto è indispensabile per gli scommettitori conservare la
ricevuta fino alla diramazione delle comunicazioni di cui
sopra.
In caso di smarrimento o distruzione della ricevuta, si perde
il diritto alla riscossione della vincita. Non sono ammesse,
al riguardo, giustificazioni e testimonianze.
Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui
ricevute siano alterate o sulle quali non risultino le
indicazioni indispensabili alla identificazione della
scommessa effettuata.
Non può altresì procedersi al pagamento delle ricevute di
scommesse nelle quali è indicato un orario di emissione
posteriore di un minuto primo a quello ufficiale di partenza
della corsa certificato dalle comunicazioni UNIRE; in tal
caso, le ricevute presentate hanno diritto al solo rimborso
dell’importo scommesso.
Art. 33 –
Quindici minuti
dopo la pubblicazione delle quote dell’ultima corsa della
giornata avranno termine le operazioni di pagamento delle
vincite. Le ricevute non presentate entro detto termine
saranno pagabili entro gli otto giorni successivi:
- per le scommesse accettate negli ippodromi, presso gli
ippodromi stessi o presso le sedi della Società di corse;
- per le scommesse accettate nelle Agenzie ippiche o nei
punti vendita autorizzati presso gli stessi.
Le ricevute non presentate per la riscossione delle vincite
entro il predetto termine di otto giorni si intenderanno
prescritte e decadute.
Qualora per ferie o per altri motivi le sedi delle Società di
corse, delle Agenzie ippiche e dei punti vendita autorizzati
dovessero rimanere chiuse, al periodo di chiusura
corrisponderà una interruzione di uguale durata dei termini
della prescrizione.
Le norme di cui sopra sono valide anche per i rimborsi.
Art. 34. –
In caso di
errore constatato prima della partenza della corsa o di
variazione delle modalità sostanziali che caratterizzano ogni
singola corsa, l’UNIRE può disporre il rimborso delle
scommesse coinvolte nell’errore o nelle variazioni delle
modalità di effettuazione della corsa.. In tal caso, se
possibile, potrà essere riaperta l’accettazione delle
scommesse dopo la notificazione delle variazioni apportate.
L’UNIRE può altresì disporre il rimborso delle scommesse in
caso di avaria ai sistemi informatici che non consentano la
totalizzazione o il riscontro delle scommesse.
Qualora l’errore o l’avaria ai sistemi informatici siano
relativi ai totalizzatori degli ippodromi, il provvedimento di
rimborso può essere disposto dalla Società di Corse.
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